Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 299 del 1996
Massime (1)
Massima n. 22687
- Mafia
- Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa
- Possesso ingiustificato di beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato
- Ipotesi di reato per la persona indagata o imputata per determinati delitti
- Precedente declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 quinquies, comma 2, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla l. 7 agosto 1992, n. 356, in quanto avente ad oggetto una norma dichiarata costituzionalmente illegittima. - V. S. n. 48/1994; O. n. 526/1995. red.: F. Mangano
Norme impugnate
- art. 12-quinquies, comma 2, d.l. 9 giugno 1992, n. 306
- legge 7 agosto 1992, n. 356
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, promossi con ordinanze emesse il 4 dicembre 1992, il 16 aprile 1993, il 12 dicembre 1992 e il 5 novembre 1992 dal Tribunale di Reggio Calabria, rispettivamente iscritte ai nn. 263, 264, 328 e 329 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 13 e 16, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanze del 4 dicembre 1992, 16 aprile 1993, 12 dicembre 1992 e 5 novembre 1992, pervenute, le prime due, il 1 marzo 1996 e, le ultime due, il 20 marzo 1996, ha sol-levato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del-l'art. 12-quinquies, secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di proce-dura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1994, successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, e che pertanto, essendo stata la norma oggetto di impugnativa espunta dall'ordinamento, la relativa questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v., da ultimo, ordinanza n. 526 del 1995);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze