Sez. 1, Sentenza n. 729 del 27/03/1984 Cc. (dep. 02/05/1984) Rv. 163959 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RIDUZIONE DELLA PENA - GIUDIZIO - CRITERI - GLOBALITÀ DEL COMPORTAMENTO.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RIDUZIONE DELLA PENA - GIUDIZIO - CRITERI - GLOBALITÀ DEL COMPORTAMENTO.*
Ai fini della riduzione di pena prevista dall'art. 54 della legge n. 354 del 1975 il giudizio sulla partecipazione o meno del condannato all'opera di rieducazione va formulato sulla base dei risultati acquisiti nell'arco di tempo in cui si è sviluppato il trattamento rieducativo, valutati nella loro globalità ed avendo presente la partecipazione attiva del suddetto al processo di rieducazione e di reinserimento anticipato nella società. (V mass n 154507).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)