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Sez. 1, Sentenza n. 729 del 27/03/1984 Cc. (dep. 02/05/1984) Rv. 163959 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RIDUZIONE DELLA PENA - GIUDIZIO - CRITERI - GLOBALITÀ DEL COMPORTAMENTO.*
Stato
decisa il 1984-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163959-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RIDUZIONE DELLA PENA - GIUDIZIO - CRITERI - GLOBALITÀ DEL COMPORTAMENTO.*

Ai fini della riduzione di pena prevista dall'art. 54 della legge n. 354 del 1975 il giudizio sulla partecipazione o meno del condannato all'opera di rieducazione va formulato sulla base dei risultati acquisiti nell'arco di tempo in cui si è sviluppato il trattamento rieducativo, valutati nella loro globalità ed avendo presente la partecipazione attiva del suddetto al processo di rieducazione e di reinserimento anticipato nella società. (V mass n 154507).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)