Sez. 2, Sentenza n. 14923 del 16/07/2015 (Rv. 636025 - 01)
USI CIVICI - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Commissari per gli usi civici - Poteri di iniziativa giurisdizionale officiosa - Condanna alle spese per soccombenza - Inammissibilità - Fondamento.
USI CIVICI - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI
Il potere di iniziativa officiosa che spetta, ai sensi dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ai Commissari regionali agli usi civici, in rapporto alle funzioni giurisdizionali loro assegnate ed ai fini della definizione delle questioni concernenti l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico, è correlato all'interesse pubblico che possa contrapporsi al riconoscimento del diritto di proprietà demaniale di uso civico, con la conseguenza che il Commissario non può essere condannato al pagamento delle spese del relativo giudizio nell'ipotesi di soccombenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Legge 04/12/1993 num. 491 art. 5, DPR 24/07/1977 num. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)