Sez. 4, Sentenza n. 2148 del 15/02/1995 Ud. (dep. 01/03/1995) Rv. 200978 - 01
Armi - Uso legittimo | Ordine di fermarsi impartito da un pubblico ufficiale - Inosservanza - Resistenza meramente passiva - Uso dell'arma da parte del pubblico ufficiale - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
Armi - Uso legittimo
Poiché per l'operatività dell'esimente prevista dall'art. 53 cod. pen. occorrono due condizioni strettamente interdipendenti tra loro, vale a dire l'uso legittimo dell'arma e la necessità di vincere una resistenza attiva, nonché un rapporto di proporzione, di modo che, qualora altri mezzi siano possibili per respingere la violenza o vincere la resistenza, il pubblico ufficiale non è autorizzato ad usare le armi, salvo le eccezioni previste da specifiche disposizioni di legge, l'inosservanza dell'ordine di fermarsi impartito dal pubblico ufficiale integra una resistenza meramente passiva, inidonea a giustificare l'uso dell'arma da parte di quest'ultimo. (Fattispecie relativa a riconoscimento di responsabilità per il reato di cui all'art. 589 cod. pen. di un brigadiere dei carabinieri il quale, dopo avere intimato l'alt a un veicolo sopraggiungente, vedendo che il conducente non si arrestava e proseguiva la marcia, ha esploso un colpo di pistola in direzione del mezzo, direttamente colpendo a morte il guidatore).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 53 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)