diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 17819 del 11/03/2021 Cc. (dep. 07/05/2021) Rv. 281281 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Condannato in regime di arresti domiciliari - Possibilità di disporre l'affidamento in prova al servizio sociale a prescindere dal prescritto periodo di osservazione della personalità - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281281-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto, ai sensi dell'art. 47, comma terzo, ord. pen., quando il condannato, dopo un periodo di custodia cautelare, abbia goduto di un periodo di libertà, serbando il comportamento di cui al secondo comma del citato art. 47, ma non quando lo stesso si trovi agli arresti domiciliari al momento della presentazione dell'istanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 5 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)