Sez. 1, Sentenza n. 12795 del 28/11/1991 (Rv. 474804 - 01)
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Atti sottoposti a condizione sospensiva - Aumenti di capitale, emissione di obbligazioni ed altri titoli di credito | Delibere societarie di aumento di capitale mediante emissione di nuove azioni - Imposta proporzionale - Applicabilità - Condizioni.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Atti sottoposti a condizione sospensiva - Aumenti di capitale, emissione di obbligazioni ed altri titoli di credito
In tema di imposta di registro, alle delibere societarie di aumento di capitale mediante emissione di nuove azioni - inizialmente registrate con il pagamento dell'imposta in misura fissa come atti sospensivamente condizionati (all'effettiva sottoscrizione delle azioni) - si applica, all'avveramento della condizione, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, l'imposta proporzionale dovuta secondo le norme vigenti al momento della delibera (detratto l'importo del tributo fisso già percetto dall'amministrazione).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)