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Sez. L, Sentenza n. 4838 del 22/04/1992 (Rv. 476915 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Forma e contenuto | Mancata indicazione dei testi da escutersi sui capitoli formulati - Nullità del ricorso - Esclusione - Potere del giudice ex art. 244, ultimo comma, cod. proc. civ. - Sussistenza - Presupposto - Istanze di parti - Mancanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476915-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Forma e contenuto

La mancata indicazione, nel ricorso introduttivo di controversia di lavoro, dei testi da escutere sui capitoli di prova testimoniale, in esso ritualmente formulati, non comporta nullità del ricorso medesimo, potendo in tal caso il giudice, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 244 cod. proc. civ., assegnare alla parte che ne faccia richiesta un termine perentorio per formulare (o integrare) tale indicazione e, in mancanza di un'istanza in tal senso, dichiarare l'inammissibilità della prova dedotta e non già del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)