Sez. 1, Sentenza n. 8011 del 26/06/1992 (Rv. 477938 - 01)
Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Rapporti con i terzi - Responsabilità dei soci - Escussione preventiva del patrimonio sociale | Operatività - Limite - Creditore - Prestazione da parte del socio - Richiesta stragiudiziale o nel processo di cognizione - Ammissibilità - Fini.
Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Rapporti con i terzi - Responsabilità dei soci - Escussione preventiva del patrimonio sociale
Il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale opera a favore dei soci illimitatamente responsabili della società collettiva regolare unicamente in sede esecutiva, potendo il creditore chiedere la prestazione al socio, stragiudizialmente o nel processo di cognizione, per provocarne l'adempimento diretto, con rinunzia al beneficio di cui all'art. 2304 cod. civ., o per garantirsi il titolo ai fini dell'iscrizione ipotecaria e della esecuzione contro il socio in caso di inadempimento della società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2304
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)