Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11327 del 09/05/2017 (Rv. 644178 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE | Invalidità derivata degli atti del giudizio - Deducibilità in cassazione - Condizioni - Proposizione della querela di falso con riguardo alla relata di notifica dell'atto di citazione introduttivo del primo grado - Certificazione attestantene la pendenza - Deposito solo in sede di giudizio per cassazione - Esclusione - Sospensione necessaria - Inapplicabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE
Le nullità della sentenza derivanti non già dalla mancanza dei suoi requisiti essenziali di forma e di sostanza ma, in via mediata, da nullità occorse nel procedimento di merito, possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione solo se risultino da atti già prodotti nel giudizio di merito, sicché, proposta, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, una querela di falso civile relativamente ad un atto del procedimento di merito (nella specie, per asserita falsità della relata di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), la certificazione attestante la pendenza del procedimento di falso non può essere depositata, quale documento nuovo, in sede di ricorso per cassazione, con conseguente inapplicabilità dell'istituto della sospensione necessaria, ex art. 295 c.p.c., con riferimento al giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)