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Sez. 1, Sentenza n. 2209 del 06/08/1963 (Rv. 263381 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTÈ EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - RIPROPOSIZIONE DI DOMANDE RESPINTE O ASSORBITE - FORMA - PARTE VITTORIOSA - APPELLO INCIDENTALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1963-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263381-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTÈ EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - RIPROPOSIZIONE DI DOMANDE RESPINTE O ASSORBITE - FORMA - PARTE VITTORIOSA - APPELLO INCIDENTALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La parte vittoriosa in primo grado non e tenuta a proporre appello, neppure in via eccezionale o condizionata, per ottenere che il giudice di secondo grado pronunci su una domanda dichiarata assorbita per l'accoglimento della domanda principale. Tuttavia, a norma dell'art 346 cod proc civ, le domande e le eccezioni non accolte dal giudice di primo grado, perche disattese o assorbite, si reputassero abbandonate qualora non siano state espressamente riproposte nel giudizio d'appellò a questo fine, pur non essendo indispensabile l'uso di formule specifiche e tecnicamente precise, non e peraltro, sufficiente un vago e generico richiamo alle deduzioni e conclusioni di primo grado ma occorre che dal complesso delle ragioni e delle conclusioni formulate nella comparsa di risposta e definitivamente precisate davanti all'istruttore, si evinca, in modo non equivoco, l'intenzione di sottoporre alla cognizione del giudice di secondo grado anche la suindicata domanda di eccezione. (V 352/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)