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Sez. 1, Sentenza n. 9694 del 24/07/2000 (Rv. 538732 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Previsione di inappellabilità del lodo - Conseguenze - Attribuzione del potere di decidere secondo equità - Equivalenza - Esclusione - Impugnazione per difetto assoluto di motivazione - Accertamento del vizio - In riferimento alla doverosa motivazione in diritto - Necessità.
Stato
decisa il 2000-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538732-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE

La clausola compromissoria, ove contenga la definizione di inappellabilità della decisione degli arbitri, non comporta l'autorizzazione agli stessi a pronunciare secondo equità ma solo l'esclusione della deducibilità dell'"error in iudicando", con la conseguenza che il denunciato difetto assoluto di motivazione del lodo deve essere vagliato in relazione alla motivazione in diritto che il lodo medesimo doveva avere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)