((Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia.))
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro;
Decreta:
Art. 1
1. Nelle province di Trento e di Bolzano gli enti locali, in relazione all'art. 13 del testo unico dello statuto speciale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, hanno facolta', anche in deroga all'art. 4, punto 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, di esercitare le attivita' elettriche di cui al primo comma dell'art. 1 della citata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esclusa l'importazione e l'esportazione, mediante aziende costituite ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e delle successive disposizioni di legge.
2. Gli enti locali di cui al comma precedente sono i comuni, i consorzi di comuni, gli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e loro consorzi, delle province di Trento e di Bolzano.
3. Per la concessione di piccole derivazioni a scopo idroelettrico, rispetto all'Enel e' data preferenza agli enti di cui al secondo comma. La concessione comporta la facolta' dell'esercizio delle conseguenti attivita' elettriche.
Art. 2
1. Le deliberazioni degli enti locali relative a nuove assunzioni del servizio di distribuzione di energia elettrica sono rese esecutive dal competente organo provinciale previo accertamento della loro rispondenza alle indicazioni contenute in un piano della distribuzione approvato con legge provinciale e rispondente a criteri di economicita' e di piu' razionale utilizzazione dell'energia elettrica a disposizione del fabbisogno locale.
2. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono trasmesse dal presidente della giunta provinciale competente per territorio al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 3
1. Gli enti locali appartenenti alle categorie di enti determinate al secondo comma del precedente art. 1, qualora svolgano attivita' di distribuzione di energia elettrica hanno il compito di esercitarla sull'intero territorio dell'ente, salvo quanto stabilito nei numeri 6 e 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.
Art. 4
1. Qualora nell'ambito del territorio nel quale il servizio di distribuzione e' stato assunto da ente locale ai sensi dei precedenti articoli, vi siano impianti di distribuzione dell'Enel, gli impianti stessi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti all'ente locale. A richiesta, sono trasferiti anche i beni relativi agli impianti di produzione dell'Enel qualora dismessi.
2. Il trasferimento di cui al comma precedente comprende i beni mobili ed immobili inerenti all'attivita' di distribuzione nel territorio dell'ente locale ivi compresi i pertinenti impianti di trasporto e di trasformazione, nonche' i relativi rapporti giuridici.
Art. 5
1. L'indennizzo relativo ai beni trasferiti e' stabilito dal commissario del Governo competente per territorio, sentita la provincia, in relazione al valore di stima determinato dall'ufficio tecnico erariale applicando i seguenti criteri di valutazione:
a) per gli impianti esistenti all'atto del trasferimento delle imprese elettriche all'Enel, facendo riferimento all'importo determinato in favore delle imprese, decurtato dell'importo relativo al deprezzamento nel periodo successivo al trasferimento, da commisurarsi ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII, specie 1/a;
b) per gli impianti e le opere di ammodernamento poste in essere dall'Enel, facendo riferimento al costo di realizzazione degli impianti ed opere, decurtato dell'importo relativo al deprezzamento da commisurarsi ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII, specie 1/a.
2. L'ammontare dell'indennizzo spettante alle imprese diverse dall'Enel viene stabilito secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Salvo diverso accordo tra, le parti, l'indennizzo di cui al primo comma e' corrisposto in dieci anni, in venti semestralita' uguali, a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sulle somme dovute a titolo di indennizzo e' corrisposto l'interesse del 7,50% in ragione di anno.
Art. 6
1. Le imprese di cui all'art. 4, punto 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che esercitano attivita' elettrica nell'ambito del territorio nel quale il compito della distribuzione e' svolto da un ente locale, al verificarsi della condizione prevista dalla citata norma di quella di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, o comunque in caso di cessazione di attivita' delle imprese medesime, sono trasferite all'ente locale stesso esclusi gli impianti di produzione se trattasi di grandi derivazioni nei cui confronti si applicano le disposizioni dell'articolo 13, ultimo comma, del testo unico 31 agosto 1972, n. 670 e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1974, n. 381.
2. L'indennizzo relativo ai beni trasferiti e' stabilito dal commissario del Governo, sentita la provincia, secondo i criteri dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.
3. Il personale dipendente dall'impresa ed in servizio alla data del decreto di cui al primo comma, e' mantenuto in servizio ed inquadrato nell'organico del personale dell'ente.
Art. 7
1. L'azione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria nei confronti del provvedimento di liquidazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione agli interessati.
Art. 8
1. Nell'ambito della potesta' di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, i compiti dei consorzi dei comuni previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono essere attribuiti con legge provinciale alle comunita' montane o agli altri enti di diritto pubblico previsti nello stesso articolo, qualora esprima il consenso la maggioranza dei comuni consorziati.
2. I consorzi di cui al primo comma o gli enti che li sostituiscono possono cedere alle province il diritto alla fornitura di energia elettrica ai sensi dell'art. 3 della legge citata verso il pagamento di un corrispettivo equivalente al sovracanone stabilito dall'art. 1 della citata legge n. 959, e successive modificazioni ed integrazioni. Le province dispongono dell'energia cosi' acquisita ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
Art. 9
1. Al fine di coordinare le esigenze nazionali e quelle provinciali, provvedendo al fabbisogno territoriale con la piu' razionale utilizzazione delle risorse locali attribuite alle province e agli enti locali rispettivamente ai sensi del primo e del quarto comma dell'articolo 13 dello statuto e relative norme di attuazione, e' costituito presso il commissariato del Governo territorialmente competente un comitato di coordinamento delle attivita' elettriche, composto da tre rappresentanti dello Stato nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i quali almeno uno designato dall'Enel, e tre rappresentanti della provincia interessata nominati dalla rispettiva giunta provinciale tra i quali almeno uno designato dagli enti locali che esercitano attivita' elettriche. Nello stesso modo si provvede alla nomina dei membri supplenti.
2. Per raggiungere le finalita' di cui al primo comma:
a) fra le imprese degli enti locali, tra queste e l'Enel ed i soggetti indicati nei numeri 6 ed 8 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono ammessi cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di energia elettrica secondo le previsioni di un programma di interscambio a livello provinciale;
b) per energia elettrica eccedente il fabbisogno, prodotta dagli enti ed imprese diversi dall'Enel, di cui al n. 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, si intende l'energia eccedente il fabbisogno territoriale complessivo compreso nel programma di interscambio, deliberato dal comitato di coordinamento. Per tale energia resta fermo quanto disposto dall'art. 10, punto 3), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 342. La energia utilizzata ai sensi dell'art. 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, dalle imprese autoproduttrici fuori del territorio provinciale e' considerata compresa nel fabbisogno delle imprese stesse.
3. Il comitato di coordinamento delibera in particolare in ordine:
1) al programma del fabbisogno territoriale;
2) al piano tecnico di interconnessione delle reti elettriche nonche' a proposte relative ad eventuali interconnessioni delle reti tra le due province;
3) al programma e, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia, alle condizioni tecniche ed economiche dell'interscambio di cui al comma precedente, anche ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, nonche' per soddisfare eventuali richieste dell'Enel, di cui all'articolo 12 dello stesso decreto; in quest'ultima ipotesi il prezzo dell'energia corrisponde a quello determinato per l'energia fornita in attuazione del programma di interscambio. Delibera anche su eventuali scambi o acquisti di energia con imprese elettriche diverse da quelle di cui alla lettera a) del comma precedente.
4. Le autorizzazioni previste dagli articoli 17, salvi gli impianti relativi a concessioni di piccole derivazioni idroelettriche, e 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342, possono essere concesse se compatibili con le previsioni di sviluppo deliberate dal comitato di cui al primo comma.
5. Le deliberazioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono comunicate al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e rese vincolanti a tutti gli effetti mediante decreto dello stesso Ministro da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
6. Le disposizioni del penultimo ed ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono estese agli enti locali delle province di Trento e di Bolzano.
7. Le comunicazioni di cui agli articoli 8 e 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono effettuate anche alla provincia competente, alla quale l'Enel comunica i dati relativi alla sua attivita' nel territorio. La provincia comunica all'Enel i dati relativi alle attivita' elettriche ai sensi dell'art. 13 dello statuto e delle disposizioni del presente decreto.
8. L'attuazione del presente articolo e' subordinata all'approvazione del piano provinciale di cui all'art. 2 o alla costituzione dell'azienda provinciale di cui all'art. 10.
Art. 10
1. Le province, al fine di concorrere al conseguimento delle finalita' di cui al primo comma dell'art. 9, costituiranno una azienda speciale con i seguenti compiti:
a) coordinamento tecnico dell'attuazione delle deliberazioni del comitato di cui all'art. 9;
b) controllo tecnico delle aziende di distribuzione per quanto riguarda l'attuazione delle deliberazioni di cui alla precedente lettera a) ed in ordine all'osservanza delle norme tecniche vigenti;
c) costruzione e gestione delle linee di interconnessione ad alta tensione comprese le relative sottostazioni di trasformazione per la consegna alle aziende distributrici al fine di assicurare l'interscambio nel territorio provinciale, nonche' acquisizione dall'Enel delle linee aventi la stessa funzione ed indicate nel piano tecnico di cui all'art. 9, comma terzo, n. 2), estendendosi per tale acquisizione il disposto dei precedenti articoli 4, 5 e 7;
d) assistenza tecnica ed amministrativa e servizi comuni a favore delle aziende distributrici;
e) altri compiti attribuiti dalle province.
2. Con la costituzione dell'azienda provinciale di cui al primo comma e' trasferito all'azienda stessa un contingente del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici delle rispettive sedi di zona dell'Enel, nonche' all'azienda provinciale di Trento un contingente del personale in servizio presso il distretto Enel di Trento salvo intesa tra le due province in ordine al passaggio di parte di questo personale all'azienda provinciale di Bolzano; i suddetti contingenti sono determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato previa intesa tra l'Enel e la provincia interessata.
Art. 11
1. Le province hanno la potesta' di emanare norme legislative per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto concernenti il servizio di produzione e distribuzione di energia elettrica, ferme restando le attribuzioni dell'Enel non modificate dallo statuto e dalle relative norme di attuazione compreso il presente decreto.
Art. 12
1. Le aziende che all'entrata in vigore del presente decreto distribuiscono energia elettrica anche al di fuori del territorio di loro competenza, come indicato nel precedente art. 3, possono continuare tale attivita' di distribuzione fino all'attuazione del piano di cui al precedente art. 2.
Art. 13
1. Nella prima applicazione del presente decreto ed in attesa della costituzione delle aziende da parte degli enti locali di cui all'art. 1, allo scopo di assicurare la continuita' del servizio attraverso il passaggio unitario e contestuale degli impianti di distribuzione dell'Enel e del relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nei territori delle province interessate, le aziende provinciali di cui all'art. 10 possono provvedere transitoriamente per conto dei suddetti enti locali al servizio di distribuzione nelle aree attualmente servite dall'Enel assumendo il relativo personale.
2. Nella fase di cui al primo comma, al verificarsi della condizione prevista dal primo comma del precedente art. 6, la distribuzione e' assunta dall'azienda provinciale competente.
3. Ove le aziende provinciali esercitino la facolta' di cui al primo comma o ricorrano le condizioni previste dal secondo comma, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano nei confronti della provincia interessata.
4. Qualora ricorra l'ipotesi di cui al primo comma, i rapporti conseguenti al successivo passaggio, secondo il piano provinciale di cui al precedente art. 2, degli impianti e del personale agli enti locali sono regolati in base ad intese tra la provincia interessata e gli enti locali medesimi.
Art. 14
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 13, il personale dell'Enel addetto al servizio di distribuzione e' trasferito, secondo il piano provinciale di cui all'art. 2, all'azienda provinciale c/o alle aziende municipalizzate degli enti locali. Il trasferimento del personale dovra' comunque essere completato con il trasferimento degli impianti.
2. Al fine del trasferimento del personale dell'Enel all'azienda provinciale ed agli enti locali ai sensi del presente decreto, restano ferme le entita' numeriche del personale addetto alla distribuzione in servizio alla data del 31 dicembre 1976.
3. Resta fermo per il personale trasferito, che il rapporto di lavoro sara' regolato dalle norme di diritto privato e sulla base contrattuale collettiva ed individuale prevista per i lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate. Il personale dipendente dall'Enel in servizio alla data di trasferimento all'azienda provinciale o alle aziende degli enti locali e' mantenuto in servizio e conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale anche individuale in atto.
4. I dipendenti trasferiti alle aziende di cui agli articoli 1 e 10, gia' iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private nonche' quelli gia' iscritti all'I.N.P.D.A.I., hanno facolta' di optare, entro i sei mesi dalla data del trasferimento, a pena di decadenza, per la conservazione dell'iscrizione alle gestioni previdenziali anzidette.
Art. 15
1. Non si applicano nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le disposizioni di legge incompatibili con quanto disposto dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 marzo 1977
LEONE
ANDREOTTI - ANSELMI - DONAT-CATTIN - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 maggio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 9