Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
Testo in vigore al
Art. 163 Rimborsi presso uffici diversi da quello di emissione
1. I rimborsi possono essere eseguiti in uffici diversi da quello di emissione, senza spese a carico dei richiedenti, previa conferma del credito da parte dell'ufficio di emissione.29a
Art. 164 Enti locali - Depositi
1. Le regioni, le province, i comuni e gli istituti di beneficenza o di culto, giuridicamente costituiti, possono valersi delle casse postali di risparmio per il collocamento delle somme eccedenti i fabbisogni ordinari.29a
Art. 165 Depositi giudiziari o proventi di cancelleria
1. Gli uffici postali sono autorizzati a ricevere versamenti in denaro per depositi giudiziari o proventi di cancelleria, a norma delle disposizioni vigenti in materia civile e penale.
2. Tali depositi sono infruttiferi e sono soggetti a sequestro, pignoramento od opposizione.29a
Art. 166 Ricevute - Cedole di rimborso - Discordanze
1. Nei casi di discordanza, fra le somme indicate nelle ricevute rilasciate ai depositanti e quelle iscritte nei libretti, fanno fede le ricevute stesse, salvo prova in contrario.
2. Nei casi di discordanza fra le somme indicate nelle cedole di rimborso e quelle iscritte nei libretti, fanno fede le prime, salvo prova in contrario.
3. In mancanza dei documenti sopra indicati fanno fede le scritture dell'Amministrazione centrale.29a
Art. 167 Reclamo - Termini
1. Si decade dal diritto di presentazione del reclamo per irregolarita' o frodi nel servizio dei risparmi ove la richiesta relativa non sia presentata entro due anni dalla data dell'operazione contestata, purche' l'irregolarita' o la frode siano riconoscibili attraverso l'esame del libretto o della ricevuta di deposito.
2. Tale termine e' aumentato di un anno per gli italiani residenti all'estero.29a
Art. 168 Prescrizione del credito dei libretti
1. Sono prescritti a favore dell'Amministrazione delle poste i crediti dei libretti con il decorso:
a) di un anno, quando non siano superiori a lire cento fra capitale e interessi;
b) di cinque anni, quando non siano superiori a lire mille tra capitale e interessi;
c) di trenta anni, quando si tratti di credito superiore a lire mille tra capitale e interessi.
2. I detti termini di prescrizione si computano per interi anni solari a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'ultima operazione o richiesta o diffida da parte dell'interessato.
3. Per i libretti lasciati in custodia al Ministero, la sola iscrizione degli interessi maturati non e' valida ad interrompere il corso della prescrizione.
4. Per i libretti appartenenti a minori, i detti termini di prescrizione decorrono dal raggiungimento della maggiore eta'.29a
Art. 169 Controversia giudiziale - Decorrenza dei termini
1. In caso di controversia giudiziale per qualsiasi titolo, formalmente portata a cognizione dell'Amministrazione, e in caso di opposizione, i termini di prescrizione ricominciano a decorrere dal giorno in cui la controversia sia stata definita o l'opposizione rimossa.
2. Le prescrizioni previste alle lettere a) e b) del precedente articolo non si applicano alle somme versate a titolo di deposito giudiziale.29a
Art. 170 Leggi sulla Cassa depositi e prestiti - Applicabilita' al servizio dei libretti e dei buoni postali fruttiferi
1. Le disposizioni del libro II, capo 2° e 3°, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, si applicano ai servizi regolati da questo Capo, in quanto non provvede il presente decreto.29a
Capo VI. Buoni postali fruttiferi
Art. 171 Emissione di buoni postali fruttiferi
1. Gli uffici postali, nei limiti e con le modalita' indicate dal regolamento, rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione.29a
Art. 172 Calcolo degli interessi sui buoni postali
1. Gli interessi sui buoni si computano a periodi non inferiori al bimestre e sono esigibili soltanto all'atto del rimborso del capitale.
2. Non e' corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla emissione.29a
Art. 173 Tabelle degli interessi - Variazioni
1. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o piu' delle precedenti serie.
2. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi e' effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi e' eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
3. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, e' integrata con quella che e' a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.29a
Art. 174 Esenzione di imposte e tasse
1. Il capitale e gli interessi costituenti l'importo dei buoni sono esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi specie, presenti e future.29a
Art. 175 Insequestrabilita' ed impignorabilita' dei buoni postali fruttiferi
1. I buoni postali fruttiferi non sono sequestrabili ne' pignorabili, tranne che per ordine dell'autorita' giudiziaria in sede penale.26
2. Essi sono, inoltre, non cedibili, salvo il trasferimento per successione a termini di legge.29a
Art. 176 Prescrizione del credito dei buoni postali fruttiferi
1. I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.
2. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni; la prescrizione e' interrotta da un atto di richiesta o di diffida.
3. Le somme di cui non e' stato chiesto il rimborso entro il termine stabilito dal precedente comma sono acquisite alle entrate di bilancio dell'Amministrazione postale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai buoni emessi nell'anno 1939 e successivi, salvo quanto disposto nel comma seguente.
5. Per quei buoni, emessi anteriormente alla data del presente decreto, per i quali sia stata interrotta a suo tempo la prescrizione con atto formalmente valido secondo le disposizioni precedentemente in vigore, il termine di 30 anni previsto dal primo comma del presente articolo decorre dal 1° gennaio successivo alla data dell'interruzione.29a
Art. 177 Buoni versati per cauzione
1. I buoni postali fruttiferi sono ammessi per il loro valore integrale in tutte le cauzioni definitive da prestarsi nell'interesse dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e di ogni altra pubblica amministrazione.
2. Per tali effetti i buoni saranno depositati presso la direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, e saranno passibili soltanto di incameramento a favore dell'ente cauzionato, nei casi previsti dalle leggi o dal contratto.
3. Il deposito dei buoni e' esente da tassa di custodia.29a
Art. 178 Rimborso dei buoni
1. I buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione.
2. Possono essere rimborsati da altri uffici, nei limiti di taglio in cui sono autorizzati ad emetterli, con le condizioni e modalita' indicate dal regolamento.
3. A semplice richiesta dell'esibitore, l'Amministrazione effettua la conversione dei buoni postali in altri buoni a tasso di interesse maggiore di quello dei titoli esibiti. I nuovi buoni devono recare la medesima intestazione e gli stessi eventuali vincoli dei buoni da convertire.
4. Nei casi di cui al precedente comma deve essere convertito l'intero montante dei titoli esibiti, salvo l'eccedenza inferiore al taglio minimo dei buoni, eventualmente residuata dall'operazione. Tale eccedenza, qualora non sia integrata dall'esibitore in modo da consentire l'emissione di un buono del taglio minimo, viene depositata su un libretto di risparmio nominativo recante la stessa intestazione e gli stessi vincoli dei titoli esibiti.29a
Art. 178-bis Ulteriori forme di rimborso anticipato dei buoni
1. Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, puo' definire, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste dal presente capo, e la sostituzione, integrale o parziale, della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro.
Art. 179 Rimborso dei buoni presso un ufficio diverso da quello di emissione
1. Il rimborso di un buono, da eseguirsi da un ufficio diverso da quello di emissione, e' subordinato al pagamento della tassa di un vaglia di pari importo quando avvenga prima che sia trascorso un mese dalla data di emissione del buono stesso.29a
Art. 180 Duplicazione dei buoni
1. Il buono smarrito, sottratto o distrutto viene duplicato, previa osservanza delle norme stabilite dal regolamento ed il pagamento della relativa tassa.29a
Art. 181 Comitato centrale dei buoni
1. All'organizzazione e alla vigilanza del servizio dei buoni postali fruttiferi provvede il comitato centrale dei buoni.
2. Il comitato centrale dei buoni ha sede presso il Ministero del tesoro; e' presieduto dal Ministro per il tesoro ed e' composto dal direttore della Cassa depositi e prestiti, come vice presidente, dal direttore generale del tesoro, da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato e da un altro funzionario del Ministero del tesoro nominato dal Ministro, nonche' dal direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore della direzione centrale per i servizi di bancoposta.
3. Il comitato e' assistito da un segretario, scelto dal vice presidente fra i funzionari della direzione generale della Cassa depositi e prestiti.29a
Art. 182 Applicabilita' al servizio dei buoni delle norme relative alle Casse postali di risparmio
1. In quanto non sia disposto diversamente dal presente capo, al servizio dei buoni postali fruttiferi si applicano le norme che regolano il servizio dei libretti postali di risparmio.29a