Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 438 del 1987
Massime (1)
Massima n. 3754
- Pena
- Reati puniti alternativamente con pena detentiva e pecuniaria
- Pene accessorie
- Durata
- Commisurazione
- Criterio della conversione delle pene pecuniarie inflitte
- Manifesta inammissibilità della questione.
- Art. 37 cod. pen.
- Artt. 3, 27 Cost.
Leggi la massima
È inammissibile la richiesta,da parte del giudice rimettente, di una decisione additiva, senza che sia indicata la soluzione costituzionalmente obbligata, che modifichi il criterio adottato dal legislatore. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 37 cod. pen., nella parte in cui, in caso di reati puniti alternativamente con pena detentiva e pena pecunia- ria, commisura la durata delle pene accessorie al criterio della conversione delle pene pecuniarie inflitte, con conseguente possibile maggiore durata della sanzione accessoria rispetto a quella derivante dall'applicazione di pena detentiva). - v. S. n. 350/1985.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1981 dal Pretore di Cirié, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 dell'anno 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Cirié con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 Cod. pen., nella parte in cui, in caso di reati puniti alternativamente con pena detentiva e pecuniaria, commisura la durata delle pene accessorie al criterio della conversione delle pene pecuniarie inflitte, con conseguente possibile maggior durata della sanzione accessoria rispetto a quella che si sarebbe avuta nell'ipotesi in cui il giudice, ritenuta la maggior gravità del fatto, avesse applicato una pena detentiva;
punto 2
Considerato che, rettamente intesa l'ordinanza di rimessione, il giudice a quo chiede in realtà una decisione additiva, senza indicare la soluzione costituzionalmente obbligata da accogliere con cui la Corte modifichi il criterio adottato dal legislatore;
che quindi, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 350 del 1985) la questione è manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., sollevata dal Pretore di Cirié con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il cancelliere: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze