Sez. 2, Sentenza n. 6597 del 08/11/1983 (Rv. 431320 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE DI UN ENTE PUBBLICO AVENTE AD OGGETTO UNA SOMMA DI DENARO - DISCIPLINA EX ART. 1224 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CIRCOSTANZE RELATIVE ALL'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO DA PARTE DELL'ENTE PUBBLICO - IRRILEVANZE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE DI UN ENTE PUBBLICO AVENTE AD OGGETTO UNA SOMMA DI DENARO - DISCIPLINA EX ART. 1224 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CIRCOSTANZE RELATIVE ALL'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO DA PARTE DELL'ENTE PUBBLICO - IRRILEVANZE.*
L'obbligazione contrattuale di un ente pubblico avente ad oggetto una somma di denaro (nella specie, debito di un ospedale per forniture di apparecchiature) è regolata dall'art. 1224 cod. civ., circa la corresponsione degli interessi dal giorno della Costituzione in mora, oltre all'eventuale maggior danno che il creditore dimostri di aver subito, mentre resta a tal fine irrilevante ogni circostanza attinente alle procedure ed ai tempi necessari a che l'ente medesimo possa emettere mandato di pagamento. (V 1759/82, mass n 419607; (V 323/81, mass n 410765; (V 2065/80, mass n 405718).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)