diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 10971 del 06/10/1993 Ud. (dep. 29/11/1993) Rv. 195892 - 01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Rivelazione di segreti di ufficio | Suscettibilità della divulgazione a recare danno per la pubblica amministrazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/195892-01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Rivelazione di segreti di ufficio

Poiché il bene giuridico tutelato dall'art. 326 cod. pen. è il buon funzionamento della pubblica amministrazione, non occorre per l'integrazione del reato di rivelazione di segreto di ufficio che, in concreto, vale a dire, in relazione alle specifiche circostanze del caso, la divulgazione sia suscettibile di arrecare un danno alla pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)