Sez. 3, Sentenza n. 18899 del 24/09/2015 (Rv. 636669 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Fatto dannoso derivante da più azioni ed omissioni - Azioni od omissioni costituenti fatti illeciti distinti e diversi - Responsabilità solidale - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE
L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito, va intesa in senso non assoluto ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse, ovvero le diverse conseguenze dannose derivanti da quell'evento unitario, le quali potranno assumere rilievo ai fini dell'eventuale azione di regresso tra i danneggianti. (Nella specie, la S.C., in accoglimento del ricorso, ha ravvisato l'unicità del fatto dannoso nel contegno posto in essere, da un lato, da un praticante farmacista, resosi responsabile della sottrazione, ai danni della farmacista titolare, di ricette mediche assistite, successivamente utilizzate - per la riscossione del rimborso dovuto dal Servizio Sanitario nazionale - da altri due farmacisti, ciascuno operante singolarmente, nelle qualità di titolari di propri e distinti esercizi farmaceutici).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Pen. art. 187, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, DPR 08/08/1998 num. 371 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)