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Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti

Testo in vigore al

Art. 39 Art. 29, Legge 14 agosto 1862, n. 800

1. La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio.

2. A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai datti esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli Ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture.

3. La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti, allegati al rendiconto generale, delle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinameuto autonomo soggette al suo riscontro.

Art. 40 Art. 32, Legge 14 agosto 1862, n. 800

1. La Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a Sezioni riunite e con le formalita' della sua giurisdizione coutenziosa.

Art. 41 Art. 31, Legge 14 agosto 1862, n. 800

1. Alla deliberazione di cui al precedente articolo e' unita una relazione fatta dalla Corte a Sezioni riunite nella quale questa deve esporre:

  1. 1) le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti;

  2. 2) le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo o finanziario;

  3. 3) le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.

Art. 42 Art. 2 - 2° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255

1. La deliberazione e la relazione di cui agli articoli precedenti sono presentate da una delegazione della Corte al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e, con modalita' elle questi determinera' con suo decreto, trasmesse al Gran Consiglio del Fascismo.

Art. 43 Art. 30 e 31, Legge 14 agosto 1862, n. 800

1. Il rendiconto e relativi allegati con la deliberazione e la relazione predette sono dalla Corte trasmessi al Ministro delle finanze che ne cura la presentazione al Parlamento.

Capo V. Attribuzioni giurisdizionali

Sezione 1ª. Dei giudizi di conto e di responsabilita'

Art. 44 Art. 33 - 1° e 2° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2441; art. 74, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440

1. La Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprieta' dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti.

2. La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali.

Art. 45 Art. 35, Legge 14 agosto 1862, n. 800

1. La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

2. Il giudizio puo' essere iniziato dietro istanza del pubblico ministero per decreto della competente Sezione, da notificarsi all'agente, con la fissazione di un termine a presentare il conto nei casi:

  1. a) di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio;

  2. b) di deficienze accertate dall'amministrazione;

  3. c) di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.

Art. 46 Art. 36, Legge 14 agosto 1862, n. 800

1. Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione ad istanza del pubblico ministero, puo' condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della meta' degli stipendi, degli aggi e delle indennita' al medesimo dovute, e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennita' puo' condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2000. Puo' anche, secondo la gravita' dei casi, proporne al Ministro da cui dipende la sospensione ed anche la destituzione.15

2. Queste disposizioni si intendono applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti d'ordine, di vigilanza e di cautela, i quali competono ai capi delle rispettive amministrazioni.

3. Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per decreto della Corte, ad istanza del pubblico ministero, sara' fatto compilare a spese dell'agente.

Art. 47 Art. 33 - 3° comma - legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 R. D. 18 novembre 1923, n. 2441

1. Quando i conti di cui all'articolo 44 sono regolarmente pareggiati ed il relatore noli trovi irregolarita' a carico dei contabili, la loro approvazione e' data mediante decreti di scarico o dichiarazioni di regolarita', anche collettivi, emessi dal presidente della Sezione, su relazione scritta dello stesso relatore, previa comunicazione di essa al procuratore generale.

Art. 48 Art. 40, Legge 14 agosto 1862, n. 800

1. Ore debba aver luogo il giudizio della Sezione, questa, se riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'Amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto liquida il debito dell'agente, e pronuncia, ove occorra, la condanna al pagamento e l'alienazione della cauzione comunque prestata anche da terzi purche' citati o intervenuti in giudizio.

Art. 49 Art. 37, Legge 11 agosto 1862, n. 800

1. Le decisioni interlocutorie della Corte contenenti osservazioni sul conto sono notificate all'agente per mezzo dell'Amministrazione da cui dipende.

2. L'agente puo' presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti dal regolamento di procedura.

Art. 50 Art. 38, Legge 14 agosto 1862, n. 800

1. Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili delitti contro la pubblica amministrazione o contro la fede pubblica, ne riferisce, per mezzo del procuratore generale, al Ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l'agente, affinche' si proceda, secondo le leggi, per la punizione del reo.

Art. 51 Art. 41, Legge 14 agosto 1862, n. 800

1. L'agente puo' opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione da eseguirsi per mezzo dell'Amministrazione da cui dipende.

2. Non si ammettono opposizioni allorche' la condanna riguarda partite del conto, alle quali si riferiscono le interlocutorie notificate all'agente nel modo indicato all'art. 49.

Art. 52 Art. 14, 25 - 3° comma - e 37, Legge 7 luglio 1907, n. 429; art. 1, R. D. 28 giugno 1912, n. 728; art, 81, 82, 83 - 1° comma - R. D. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 2, il decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1928; art. 9, R. D. 2 febbraio 1928, n. 263; art. 3, R. D. 14 novembre 1929, n. 2166; art. 27, R. D. 18 giugno 1931, n. 807 e art. 1, Legge 22 dicembre 1932, n. 1958

1. I funzionari, impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da Amministrazioni, Aziende e Gestioni statali ad ordinamento autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni, per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza, cagionino danno allo Stato o od altra Amministrazione dalla quale dipendono, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e da leggi speciali.

2. La Corte, valutate le singole responsabilita', puo' porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.

Art. 53 Art 83 - 2° e 3° comma - R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e art. 16 - 1° comma Legge 3 aprile 1933, n. 255

1. I direttori generali e i capi di servizio, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilita', a norma del precedente articolo, debbono farne denunzia al procuratore generale presso la Corte dei conti.

2. La denunzia deve essere immediata.

3. Quando nel giudizio di responsabilita' la Corte accerti che, per dolo o colpa grave fu omessa la denunzia, a carico di personale dipendente, puo' condannare al risarcimento, oltre gli autori del danno, anche coloro che omisero la denunzia.

Art. 54 Art. 85, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440

1. Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione o di danni arrecati all'Erario per fatto o per omissione, imputabili a colpa o negligenza dei contabili e dei funzionari od agenti contemplati dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, la Corte puo' pronunziarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fidejussori o cauzionanti, anche prima del giudizio sul conto.

Art. 55 Art. 17, Legge 3 aprile 1933, n. 255

1. Quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo non superiore a lire 2.000 il presidente della competente Sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero sull'importo dell'addebito, possono determinare la somma da pagare all'Erario, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile.

2. Tale disposizione si applica anche nei giudizi di responsabilita', purche' il valore della causa non ecceda la detta somma.152227

Sezione 2ª. Degli altri giudizi in materia contabile

Art. 56 Art. 90 - 8° comma - R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401

1. Gli esattori comunali ed i ricevitori provinciali possono ricorrere alla Corte dei conti nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo dell'Intendenza di finanza, col quale sia stato rifiutato il rimborso di quote d'imposta o sovraimposta inesigibili.

Art. 57 Art. 25, Legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 del R. D. 28 giugno 1912, n. 728

1. I funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato, che rispondono direttamente all'Amministrazione dei danni ad essa arrecati anche solo per colpa o negligenza, possono ricorrere alla Corte nel termine di trenta giorni da quello in cui hanno avuto comunicazione del relativo provvedimento amministrativo.

2. Qualora l'Amministrazione delle ferrovie non possa integralmente rivalersi del danno cagionatole dai propri funzionari ed agenti, mediante la ritenuta sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, ed occorra provvedere all'esecuzione coattiva anche su altri beni dei predetti funzionari od agenti, costoro sono deferiti al giudizio della Corte ad istanza del procuratore generale.19

Art. 58 Art. 73 - 2° comma - R. D. 18 novembre 1923, n. 2440

1. Gli impiegati di cui agli articoli 44 e 52 possono ricorrere alla Corte avverso il provvedimento di ritenuta sugli stipendi ed altri emolumenti, disposta dall'Amministrazione ai termini della legge sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 59 Art. 40, 41, 42, 43, 48 e 53, R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399

1. Nei casi previsti dagli articoli 40, 41, 42 e 43 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, la declaratoria di danno pronunciata dal Ministro per le corporazioni e' sottoposta all'omologazione della Sezione del contenzioso contabile, camera di consiglio, quando debba valere come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili. Il Ministro per le corporazioni fissa congrui termini all'Associazione che si presume danneggiata sia per promuovere la predetta omologazione, sia per iniziare l'azione di responsabilita' avanti la Sezione del contenzioso contabile e, trascorsi infruttuosamente tali termini, provvede d'ufficio in sostituzione dell'associazione inadempiente.

2. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli Istituti costituiti per gli scopi di cui all'art. 4 - ultimo comma - della legge 3 aprile 1926, n. 563.

3. L'azione per far valere le responsabilita' avanti la Corte si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso.