Sez. L - , Sentenza n. 1111 del 20/01/2020 (Rv. 656651 - 02)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO | Invenzione del dipendente - Equo premio - Determinazione - Criterio dell'importanza - Rilevanza.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO
In tema di invenzione di azienda, ai fini della liquidazione dell'equo premio ai sensi dell'art. 23, comma 2, del r.d. n. 1127 del 1939, occorre tener conto dell'importanza, e non del prezzo, dell'invenzione, sicché opera correttamente il giudice del merito che, al detto fine, nel considerare le potenzialità di sfruttamento economico dell'invenzione, ricorre ad una valutazione equitativa in funzione correttiva, ad evitare il risultato di una quantificazione parametrata sul solo valore commerciale dell'invenzione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)