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Sez. 1, Sentenza n. 7302 del 09/12/1983 (Rv. 431899 - 01)

CONSORZI - ACQUE PUBBLICHE (CONSORZI PER LA UTILIZZAZIONE DELLE) - CONTRIBUTI CONSORTILI - PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA AI CONSORZI PER OPERE IDRAULICHE ED OBBLIGO DI PAGAMENTO DI DETTI CONTRIBUTI - PRESUPPOSTI - PROPRIETÀ O POSSESSO DI BENI IMMOBILI TRAENTI UTILITÀ DALLE OPERE IDRAULICHE - NON ASSOGGETTAMENTO DELL'IMMOBILE AD IMPOSTA FONDIARIA - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - COMMISURAZIONE DEI CONTRIBUTI - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431899-01

CONSORZI - ACQUE PUBBLICHE (CONSORZI PER LA UTILIZZAZIONE DELLE) - CONTRIBUTI CONSORTILI - PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA AI CONSORZI PER OPERE IDRAULICHE ED OBBLIGO DI PAGAMENTO DI DETTI CONTRIBUTI - PRESUPPOSTI - PROPRIETÀ O POSSESSO DI BENI IMMOBILI TRAENTI UTILITÀ DALLE OPERE IDRAULICHE - NON ASSOGGETTAMENTO DELL'IMMOBILE AD IMPOSTA FONDIARIA - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - COMMISURAZIONE DEI CONTRIBUTI - CRITERI.*

La partecipazione obbligatoria ai consorzi per opere idrauliche, e, correlativamente, l'Obbligo di corrispondere i contributi consortili, secondo la previsione dell'art. 18 del R.d. 25 luglio 1904 n. 523, derivano dal solo fatto della proprietà o del possesso di immobili che traggano utilità dalle opere idrauliche, indipendentemente dalla circostanza che questi, per qualsiasi ragione, non siano gravati da imposta fondiaria (nella specie, trattavasi di metanodotto). Il non assoggettamento dell'immobile ad imposta fondiaria spiega rilievo al diverso fine della commisurazione di detti contributi, i quali devono essere ragguagliati, anziché all'ammontare dell'imposta, al vantaggio che il bene riceve per effetto di quelle opere. (V 183/79, mass n 396250).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 23, Regio Decr. 25/07/1904 num. 523 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)