Sez. 3, Sentenza n. 21990 del 25/03/2026 Ud. (dep. 15/06/2026) Rv. 290141-01
DEMANIO | Occupazione abusiva di spazio demaniale - Veicoli - Distinzione tra reato e illecito amministrativo - Condizioni - Fattispecie.
DEMANIO
In tema di occupazione abusiva di spazi demaniali, affinché si configuri la violazione amministrativa di cui all'art. 1161, comma secondo, cod. nav., anziché il reato previsto dal comma primo della medesima disposizione, è necessario che i "veicoli" mediante i quali l'occupazione è realizzata siano mezzi effettivamente capaci di circolare su strada nella situazione in cui concretamente si trovano, mentre non è sufficiente la loro collocazione sul sito senza trasformazioni irreversibili del suolo o senza manufatti stabilmente infissi nel terreno, in quanto il legislatore, con la citata disposizione, ha inteso escludere l'antigiuridicità penale di condotte di minima rilevanza dalle quali non deriva una modificazione permanente dello spazio e in relazione alle quali è possibile l'immediata rimozione anche da parte dello stesso agente accertante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente affermata la sussistenza del reato di cui all'art. 1161, comma primo, cod. nav., in relazione a un furgone adibito alla vendita di generi alimentari, che, ubicato su suolo demaniale, si trovava sollevato da terra, poggiato su supporti stabili e collegato alla rete elettrica).
Cod. Navig. art. 1161 com. 1, Cod. Navig. art. 1161 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)