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Sez. 5, Ordinanza n. 23194 del 27/08/2024 (Rv. 672108-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Art. 7, l. n. 890 del 1982 - Consegna a persona diversa dal destinatario - Avviso della notificazione a mezzo di raccomandata semplice - Prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo - Relativa ricevuta
Stato
decisa il 2024-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672108-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

od altro idoneo mezzo di prova - Necessità - Mera indicazione dell'agente postale della spedizione e del suo numero nel corpo dell'avviso di ricevimento del plico contenente l'atto da notificare - Insufficienza.

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l'attestazione di invio di tale raccomandata con l'indicazione del solo numero e non del nome e dell'indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova.

Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)