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Sez. L, Sentenza n. 12396 del 06/12/1997 (Rv. 510765 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SEZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Ricorso - Indirizzato alla Corte di Cassazione senza indicazione della Sezione Lavoro - Incidenza sulla validità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510765-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SEZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sebbene l'art. 19 della legge 11 agosto 1973, n. 533 abbia istituito presso la Corte di Cassazione una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie di lavoro e di quelle in materia di previdenza ed assistenza, la ripartizioni tra le diverse sezioni di un'unica magistratura, anche quando viene fatta per legge, non ha effetti sulla validità del rapporto processuale, e l'eventuale errore circa la sezione può essere corretto durante lo svolgimento del rapporto stesso. Il rilievo giuridico della ripartizione per legge si risolve nel fatto che la speciale competenza del lavoro dovrà essere esercitata mediante l'apposita sezione, con conseguente eliminazione di ogni discrezionalità del capo dell'ufficio in ordine ad una diversa ripartizione dei ricorsi, garantendo così, a mezzo di criteri legislativi di organizzazione degli uffici, l'effettiva realizzazione della riforma introdotta con la legge n. 533 del 1973. Consegue, che non costituisce condizione di validità del ricorso in materia di lavoro, la circostanza che lo stesso sia stato indirizzato alla Corte di cassazione, senza indicazione della sezione lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)