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Sez. 1, Sentenza n. 15843 del 20/03/2014 Ud. (dep. 09/04/2014) Rv. 259547 - 01

PENA - IN GENERE | Ergastolo - Isolamento diurno ex art. 72, comma secondo, cod.pen. - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259547-01

PENA - IN GENERE

L'inasprimento della pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno presuppone che la pena inflitta per il delitto concorrente sia superiore a cinque anni di reclusione, da intendersi con riferimento alla pena applicata in concreto. (In applicazione del principio la Corte ha precisato che, nel caso di reati concorrenti accertati nella stessa sentenza che infligge la pena dell'ergastolo, l'applicazione dell'isolamento diurno richiede necessariamente l'indicazione di elementi concreti di riferimento relativi alla determinazione della sanzione irrogabile per i medesimi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)