Sez. L, Sentenza n. 2559 del 18/06/1977 (Rv. 386272 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE - SPOSTAMENTO D'UFFICIO ALL'UDIENZA SUCCESSIVA - RIFERIMENTO ALLA SPECIFICA INDICAZIONE DEL REGISTRO DI CANCELLERIA - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE - SPOSTAMENTO D'UFFICIO ALL'UDIENZA SUCCESSIVA - RIFERIMENTO ALLA SPECIFICA INDICAZIONE DEL REGISTRO DI CANCELLERIA - NECESSITA.*
Ai fini della tempestiva proposizione dell'appello incidentale, nell'ipotesi in cui la data per l'udienza di comparizione indicata nell'atto di appello non corrisponda all'udienza del consigliere istruttore designato, la fissazione dell'udienza immediatamente successiva ai sensi dell'art 168 bis cod proc civ deve intendersi con riferimento a quella concretamente risultante dalle indicazioni risultanti dai registri di cancelleria per quella determinata controversia, non gia con riferimento alla Determinazione generale delle udienze fissate nel calendario giudiziario per il singolo consigliere istruttore, ben potendo verificarsi il caso che una controversia venga trattata anche in data diversa da quella che, secondo il calendario, sarebbe la successiva a quella indicata nell'atto di appello. (V 1956/74, mass n 370186).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 168 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 70 bis, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 70 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)