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Sez. 1, Sentenza n. 51 del 04/01/1966 (Rv. 320108 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI.*
Stato
decisa il 1966-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320108-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI.*

L'Obbligo del risarcimento del danno, tanto in materia contrattuale che extracontrattuale, sia che si tratti di danno emergente o di lucro cessante, avendo per oggetto la reintegrazione del patrimonio del creditore, costituisce tipico debito di valore, sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria, da considerare fino al momento della liquidazione, e sulla somma, ritenuta equivalente alla lesione effettivamente subita, vanno calcolati gli interessi, sia moratori che compensativi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)