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Sez. L - , Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018 (Rv. 649881 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Controversie relative a prestazioni assistenziali - Valore ai fini delle spese di giudizio - Determinazione - Criterio ex art. 13, comma 1, c.p.c. - Applicazione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649881-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, perché fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)