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Sez. 3, Sentenza n. 43560 del 08/07/2016 Cc. (dep. 14/10/2016) Rv. 267929 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso comunità terapeutica - Impugnativa in sede di riesame - Inammissibilità - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267929-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, ex art. 89 l.n. 309 del 1990, può essere dedotta in sede di riesame solo se il diritto all'attenuazione della misura emerga dagli atti, essendo il Tribunale della libertà privo di poteri istruttori e sottoposto a ristretti limiti temporali per l'emissione del provvedimento di controllo; dovendo altrimenti tale rivendicazione essere oggetto di una specifica e documentata richiesta al giudice procedente e, in caso di diniego, di impugnazione mediante appello cautelare.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)