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Sez. 1, Sentenza n. 1309 del 06/04/1977 (Rv. 385011 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - DETERMINAZIONE DELLA RESIDENZA - RISULTANZE ANAGRAFICHE - PREVALENZA DELLA DIMORA DI FATTO - RELATIVO ACCERTAMENTO - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - CONDOTTA DEL CONSEGNATARIO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385011-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - DETERMINAZIONE DELLA RESIDENZA - RISULTANZE ANAGRAFICHE - PREVALENZA DELLA DIMORA DI FATTO - RELATIVO ACCERTAMENTO - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - CONDOTTA DEL CONSEGNATARIO - RILEVANZA.*

Al fine della individuazione della residenza del destinatario della notificazione, sul luogo indicato dalle risultanze anagrafiche prevale quello che risulti, di fatto, come abituale dimora del destinatario medesimo. Quest'ultimo puo essere accertato con ogni mezzo di prova, ed anche per presunzioni tratte dalle dichiarazioni e dal comportamento del consegnatario della copia dell'atto da notificare. (Conf 640/66, mass n 321269).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)