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Sez. 3, Sentenza n. 7747 del 13/07/1993 (Rv. 483142 - 01)

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - "Ad substantiam" - In genere | Sottoscrizione delle parti in documenti separati - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483142-01

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - "Ad substantiam" - In genere

Il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente l'espressione della volontà delle parti con la sottoscrizione di un documento cartolarmente unico, sicché il documento, contenente tutti gli estremi del contratto, e sottoscritto da una delle parti, rechi anche la sottoscrizione dell'altra, ma deve ritenersi osservato anche quando tale seconda sottoscrizione sia contenuta in un documento separato, se inscindibilmente collegato al primo, sì da evidenziare inequivocabilmente l'incontro dei consensi nella suddetta forma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)