Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18185 del 24/06/2021 (Rv. 661728 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE,
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE,
Cessazione dell’incarico - Obbligo di rendiconto e riconsegna della documentazione condominiale all'amministratore subentrante - Mancata nomina del nuovo amministratore - Irrilevanza – Conseguenze - Consegna al singolo condomino che ne faccia richiesta - Fondamento.
L'amministratore condominiale che sia cessato dall'incarico è tenuto a restituire tutta la documentazione in suo possesso ed afferente alla gestione condominiale, mediante riconsegna all'amministratore subentrante, ove l'assemblea abbia provveduto alla sua designazione - spiegando la relativa delibera di nomina efficacia anche nei confronti dei terzi, ai fini della rappresentanza sostanziale del condominio - ovvero al singolo condomino che gliene faccia richiesta, nel caso di mancata nomina del nuovo amministratore, non legittimando siffatta evenienza uno "ius retinendi" rispetto a detta documentazione, né un esonero dal rendiconto, stante la già avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e ciascuno dei condomini e potendosi presumere che l'istanza di uno di essi interessi egualmente tutti gli altri, in quanto affare agli stessi comune.
Cod. Civ. art. 1129 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130 bis, Legge 11/12/2012 num. 220, Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1130 n. 10, Cod. Civ. art. 1130 lett. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)