Sez. 1 - , Ordinanza n. 24602 del 02/10/2019 (Rv. 655762 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - IN GENERE | Compravendita immobiliare stipulata dal fallito dopo il fallimento – Inefficacia ex art. 44 L.F. – Fondamento - Buona fede dei terzi acquirenti- Irrilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - IN GENERE
Nella compravendita stipulata dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, l'inefficacia dell'atto ex art. 44 L.F. è conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del medesimo, con effetti "erga omnes", non essendo impedita l'opponibilità dell'atto ai terzi di buona fede, dalla mancata o ritardata trascrizione della sentenza di fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)