Sez. 1, Sentenza n. 261 del 26/01/1985 Cc. (dep. 28/03/1985) Rv. 168456 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - CRITERI PER L'APPLICAZIONE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AL TRATTAMENTO INDIVIDUALIZZATO.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - CRITERI PER L'APPLICAZIONE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AL TRATTAMENTO INDIVIDUALIZZATO.*
In Sede di giudizio per l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione, deve aversi riguardo esclusivamente ai risultati del trattamento individualizzato, senza fare riferimento né alla gravità del reato commesso, né alla pericolosità ritenuta dal giudice di cognizione, né ai precedenti penali e giudiziari - che della pericolosità costituiscono elementi sintomatici - del soggetto interessato; ciò proprio perché tutti questi elementi sono utilizzati per la preparazione del programma di trattamento penitenziario. Nè assume Rilevanza la lunghezza della pena detentiva ancora da espiare, poiché questo elemento di valutazione è predeterminato dallo stesso legislatore e nessuna discrezionalità è lasciata su questo punto all'interprete. (Conf mass n 162335; (Conf mass n 157080).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)