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Sez. U, Ordinanza n. 15660 del 27/07/2005 (Rv. 583126 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998 e successive modificazioni - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia - Parti private - Litisconsorzio processuale rispetto alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti ad esse equiparati - Sottoposizione alla giurisdizione del giudice amministrativo - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583126-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Devono ritenersi sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista dall'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, in relazione alle controversie in materia urbanistica ed edilizia instaurate nei confronti delle pubbliche amministrazioni o dei soggetti ad esse equiparati, anche le parti private, allorché, per la reciproca dipendenza e la conseguente inscindibilità delle rispettive posizioni, venga a realizzarsi un'ipotesi di litisconsorzio processuale. Se, infatti, questo comporta, nell'ambito della stessa giurisdizione ordinaria ed al pari del litisconsorzio di natura sostanziale, che la decisione debba essere necessariamente unitaria, le norme costituzionali sul giusto processo e sulla ragionevole durata di esso (art. 111 Cost.) e sul diritto di difesa (art. 24 Cost.) - che vanno coordinate con l'art. 103 dello stesso testo costituzionale - escludono una interpretazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 tale da imporre o consentire di scindere il processo in tronconi affidati a giurisdizioni diverse, con il pericolo, altresì, di decisioni difformi, ed orientano, al contrario, per la conferma, anche in tal caso, del giudizio unitario. (Nella specie, alcuni proprietari di immobili avevano convenuto davanti al giudice ordinario, al fine di ottenere il risarcimento del danno causato dalla realizzazione di una linea ferroviaria ad alta velocità e conseguente all'asserita illegittimità del relativo progetto, oltre alla società affidataria della concessione per la progettazione esecutiva e la costruzione della tratta, anche un consorzio di imprese, il quale aveva ottenuto la chiamata in giudizio di altra società, cui era stata affidata la realizzazione dell'opera, la quale aveva a sua volta chiamato in giudizio due società assicuratrici. In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha quindi ritenuto - stanti le domande di garanzia "a catena" proposte da convenuti e chiamati - che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia proposta nei confronti della società concessionaria, qualificabile come soggetto equiparato alle pubbliche amministrazioni, si estendesse anche agli altri soggetti, ancorché privi di tale qualifica).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 103, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)