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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 245 del 1986

Decisione
decisa il 1986-11-13, depositata il 1986-11-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:245
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 12600

  • Conflitto di attribuzione fra stato e regioni (giudizio per)
  • Procedimento
  • Ricorso della regione
  • Notificato all'autorità che ha emesso l'atto impugnato e non al presidente del consiglio dei ministri
  • Inammissibilità- fattispecie.
Leggi la massima
A norma dell'art. 39 della l. 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 27 delle Norme integrative 16 marzo 1956, i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni debbono svolgersi esclusivamente in contraddittorio tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della Regione interessata, qualunque sia l'autorità dello Stato (o della Regione) che abbia emanato l'atto impugnato. In conformità alla giurisprudenza della Corte va perciò dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione - avverso il d.m. Industria e Commercio 8 novembre 1985 (avente ad oggetto "Procedura di attuazione dell'art. 7 della l. 27 febbraio 1985, n. 49 concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione") - in quanto (notificato al suddetto Ministro e) non notificato al Presidente del Consiglio dei ministri. - S. n. 172/1983.

Norme impugnate

  • decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 novembre 1985

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige notificato il 14 maggio 1986, depositato in Cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 24 del Registro 1986 per conflitti di attribuzione, sorto a seguito del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 8 novembre 1985 (pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 1986, n. 63), avente ad oggetto "Procedura di attuazione dell'art. 7 della l. 27 febbraio 1985, n. 49, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione". Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; udito nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che con ricorso notificato il 14 maggio 1986 al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del Tesoro e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la Regione Trentino-Alto Adige ha sollevato conflitto di attribuzione, impugnando il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 8 novembre 1985 (pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 1986, n. 63), avente ad oggetto "Procedura di attuazione dell'art. 7 della l. 27 febbraio 1985, n. 49, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione"; che nel ricorso si premette che la Regione ha impugnato anche la l. 27 febbraio 1985, n. 49 e si lamenta l'invasione di competenze ad essa garantite dallo Statuto speciale d'autonomia, chiedendosi, previa sospensione, l'annullamento del decreto impugnato; che dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, eccependo l'inammissibilità del ricorso perché ad esso medesimo" non rivolto né notificato";
punto 2
Rilevato, che effettivamente il ricorso non risulta notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
punto 3
Considerato che, a norma dell'art. 39 della l. 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 27 delle norme integrative 16 marzo 1956, i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni debbono svolgersi esclusivamente in contraddittorio tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione interessata, qualunque sia l'autorità dello Stato o della Regione che abbia emanato l'atto impugnato; che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sent. 16 giugno 1983, n. 172), la mancata notificazione del ricorso della Regione al Presidente del Consiglio dei Ministri lo rende inammissibile;
punto 4
Visti gli artt. 41 e 26 della l. 11 marzo 1953, n. 87;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Trentino-Alto Adige con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986. F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze