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Sez. 6, Sentenza n. 121 del 02/02/1971 Ud. (dep. 14/05/1971) Rv. 117977 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - RITRATTAZIONE - EFFETTO SCRIMINANTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117977-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - RITRATTAZIONE - EFFETTO SCRIMINANTE - ESCLUSIONE.*

La smentita non fa venir meno il reato di simulazione previsto dall'art 367 cod pen, giacche, trattandosi di un reato istantaneo, esso si perfeziona con la semplice denuncia idonea a provocare anche soltanto investigazioni di polizia giudiziaria. La ritrattazione, quindi, anche se idonea ad eliminare o ad attenuare le conseguenze del reato, non puo avere efficacia discriminantè ma puo tutt'al piu giustificare l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art 62 n 6, seconda ipotesi, cod pen, che non e incompatibile con il delitto di simulazione di reato. (V 115186, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)