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Sez. 2, Sentenza n. 4680 del 18/10/1978 (Rv. 394356 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - TARDIVITA DELLA CHIAMATA - RILEVABILITA D'UFFICIO - COSTITUZIONE DEL TERZO TARDIVAMENTE CHIAMATO - INTERVENTO VOLONTARIO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394356-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - TARDIVITA DELLA CHIAMATA - RILEVABILITA D'UFFICIO - COSTITUZIONE DEL TERZO TARDIVAMENTE CHIAMATO - INTERVENTO VOLONTARIO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

La tardivita della chiamata in causa del terzo, per violazione dei termini fissati dall'art 269 cod proc civ, e rilevabile anche di ufficio, atteso che l'indicata norma, diretta ad assicurare il contemporaneo instaurarsi del processo nei confronti di tutti i soggetti che vi partecipano, ha carattere inderogabile. Questo principio non osta a che la Costituzione in giudizio del terzo, tardivamente chiamato, possa avere valore di intervento volontario, consentito fino a che la causa non venga rimessa al collegio (art 268 cod proc civ), ma tale effetto postula che il terzo medesimo accetti il contraddittorio, aderendo allo stato in cui la controversia si trova, e, pertanto, non puo verificarsi ove il terzo medesimo eccepisca in via principale l'irritualita della sua chiamata, e solo in via subordinata si difenda nel merito. (V 4009/74, mass n 372600).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 268 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)