Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 91 del 1970
Massime (1)
Massima n. 5052
- Lavoro
- Infortuni sul lavoro
- R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 4, quinto comma
- Termine di decadenza per l'azione di risarcimento da parte del lavoratore infortunato
- Violazione degli artt. 3, 35 e 38 della costituzione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale le questioni già decise con sentenza di rigetto devono essere dichiarate manifestamente infondate con ordinanza se non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione (fattispecie relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, in riferimento agli artt. 3, 35 e 38, della Costituzione, già decisa con la sentenza n. 10 del 16 gennaio 1970). Cfr.: 24/56 D
Norme impugnate
- art. 4, comma 5, r.d. 17 agosto 1935, n. 1765
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma quinto, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1969 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Datteri Abele ed il Ministero della difesa - marina, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice relatore Costantino Mortati;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza 14 luglio 1969, pronunciata nel corso della causa civile vertente tra Datteri Abele ed il Ministero della difesa - marina, il tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, che stabilisce un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni da parte del lavoratore infortunato, per violazione degli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione;
che nel giudizio avanti la Corte costituzionale si sono costituiti il Datteri, col patrocinio degli avvocati prof. Paolo Barile, Franco Agostini e Claudio Scopsi, i quali hanno concluso per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della norma impugnata, ed il Ministero della difesa - marina, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la dichiarazione d'infondatezza;
punto 2
Considerato che dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, con sentenza n. 10 del 16 gennaio 1970, questa Corte ha dichiarato infondata la questione stessa, che era stata precedentemente sollevata anche da altri giudici;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.4, quinto comma, del R.D.17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, per violazione degli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione, promossa con ordinanza 14 luglio 1969 del tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
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