Sez. 2 - , Ordinanza n. 28077 del 14/10/2021 (Rv. 662570 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Crediti esclusivamente patrimoniali - Valore oggettivamente minimo del credito - Interesse ad agire per l’esecuzione forzata - Insussistenza – Compito del giudice - Possibilità di stabilire limiti all’accesso al giudizio di legittimità – Esclusione – Fondamento – Conseguenze.
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE
In tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse a promuovere l'espropriazione forzata; da tale principio, tuttavia non può derivare il potere del giudice di stabilire i limiti di accesso al giudizio di legittimità, posto che nel nostro ordinamento la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge ed è sempre ammesso, pertanto, il diritto di ricorrere per cassazione avverso le sentenze per violazione di legge.
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)