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Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini

Testo in vigore al

Art. 3

1. La denominazione di origine semplice designa i vini ottenuti da uve provenienti dai vitigni tradizionali delle corrispondenti zone di produzione, vinificate secondo gli usi locali, leali e costanti delle zone stesse.

2. Alla delimitazione di tali zone si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e commercio. In mancanza del provvedimento ministeriale di delimitazione la zona di produzione si intendera' costituita dall'intera circoscrizione dei Comuni ricadenti nel territorio cui si riferisce il nome o qualificazione geografica assunto come denominazione di origine del vino.

Art. 5

1. Nei disciplinari di produzione di cui al precedente art. 4 saranno stabilite:

  1. a) la denominazione di origine del vino;

  2. b) la delimitazione della zona di produzione delle uve. Nella zona di produzione saranno compresi i territori che gia' in essa furono ammessi con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in esecuzione della legge 10 luglio 1930, n. 1164;

  3. c) le condizioni di produzione (caratteristiche naturali dell'ambiente, vitigni, pratiche di impianto e di coltivazione dei vigneti, produzione massima di uva per ettaro consentita, modalita' di preparazione anche per i vini speciali, pratiche correttive anche con uve, mosti o vini di altre zone di produzione eventualmente necessarie e limiti di dette correzioni);

  4. d) la resa massima dell'uva in mosto o in vino;

  5. e) le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche che deve presentare il vino, nonche' la gradazione alcoolica minima naturale;

  6. f) modalita', condizioni ed eventuali limiti territoriali, sia per quanto riguarda la vinificazione di uve fuori della zona di produzione - con l'osservanza degli usi tradizionali della zona stessa - sia per quanto attiene alla preparazione di vini liquorosi e spumanti, anche al di fuori della zona di produzione da cui proviene il prodotto.

2. Il disciplinare di produzione potra' prescrivere:

  1. 1) un graduale aumento del rapporto uva-mosto-vino di cui alla lettera d) al fine di raggiungere migliori livelli quantitativi;

  2. 2) disposizioni circa la capacita', i tipi di recipienti e le relative caratteristiche di confezione per la vendita del vino al dettaglio, nonche' norme atte a garantire le indicazioni relative all'annata di produzione;

  3. 3) disposizioni circa le modalita', di uso di indicazioni aggiuntive alla denominazione di origine oltre quelle stabilite dall'art. 16, lett. a) del presente decreto;

  4. 4) la prova di degustazione, nella fase di imbottigliamento, limitatamente ai vini a denominazione di origine "controllata" e "garantita", stabilendone le modalita';

  5. 5) l'uso della specificazione aggiuntiva e classico" alla denominazione di origine a controllata" o "controllata e garantita" del prodotto della zona di origine piu' antica, quando nella zona di produzione sono compresi anche altri territori. Tale specificazione, per quanto riguarda la denominazione di origine "Chianti", sara' concessa, in via esclusiva, al prodotto della zona del "Chianti classico", delimitata con il decreto interministeriale 31 luglio 1932.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per l'industria e commercio, per le finanze e per il commercio con l'estero puo' essere consentito in relazione a particolari esigenze dei mercati esteri, che i vini, compresi quelli speciali, siano confezionati in modo diverso da quello previsto (dai relativi disciplinari di produzione ed altresi' che le gradazioni minime di detti vini speciali siano differenti da quelle previste nei disciplinari medesimi.

4. Nei disciplinari di produzione saranno recepiti gli usi locali, leali, costanti ed utili a conferire, mantengano accreditato le denominazioni sul mercato.

Art. 7

1. I vini con denominazione di origine "controllata e garantita" devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacita' non superiore a cinque litri, recanti le indicazioni di cui all'art. 16 del presente decreto e muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

2. Il contrassegno, oltre all'emblema dello Stato, portera' la dicitura "Ministero dell'agricoltura e delle foreste" denominazione di origine controllata e garantita, completata con la denominazione.

3. Esso sara' fornito di una serie e di un numero di identificazione.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, saranno stabilite le altre caratteristiche nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni, il cui prezzo sara' stabilito, sulla base dei costi, ogni due anni, nel suo limite massimo, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti i predetti Ministri e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto saranno indicati gli enti cui potra' essere dato l'incarico della distribuzione dei contrassegni medesimi compresi quelli da apporre ai contenitori dei vini spumanti.

5. Il provento della vendita dei contrassegni affluira' al bilancio dello Stato.

Art. 8

1. Dalla data di entrata, in vigore dei decreti di riconoscimento di cui al precedente art. 4, le denominazioni di origine "controllate" o "controllate e garantite" non potranno essere usate se non in conformita' di quanto stabilito nei decreti medesimi.

2. A partire dalla stessa data e' vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita", in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.

3. Nel silenzio di essi, il divieto di cui al precedente comma non si estende all'impiego di sottospecificazioni geografiche veritiere come nomi di fattorie, di tenute, di Comuni, di frazioni.

4. Non si considera impiego di denominazione di origine, ai fini del presente decreto, l'uso di denominazioni geografiche incluse in veritieri indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili, a condizione che i caratteri usati per indicarle non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore.

5. Il riconoscimento di una denominazione di origine "controllata" esclude la possibilita' di impiegare la denominazione stessa con denominazione di origine semplice. Il riconoscimento di una denominazione di origine "controllata e garantita" esclude la possibilita' di impiegare la denominazione stessa sia come denominazione di origine "controllata" che come denominazione di origine semplice.

Art. 9

1. L'uso comunque fatto su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una denominazione di origine "semplice", "controllata" o "controllata e garantita", costituisce dichiarazione di conformita' del vino alla denominazione usata.

Capo II. Albo dei vigneti denuncia e controllo della produzione

Art. 10

1. Nelle zone di produzione di vini a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" i terreni vitati destinati alla produzione dei vini suddetti, debbono essere iscritti in apposito albo pubblico, istituito presso ogni Camera di commercio, industria, e agricoltura.

2. L'iscrizione nell'albo avviene, per il tramite del Comune, su denunzia dei conduttori interessati, corredata da una dichiarazione dell'Ispettorato provinciale della agricoltura, competente per territorio, attestante che il terreno vitato da iscrivere risponde ai requisiti prescritti. Qualora esista il Consorzio di cui all'art. 21 l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura potra' avvalersi della sua collaborazione per gli opportuni accertamenti.

3. La denuncia di cui al precedente comma deve essere presentata entro sei mesi dall'impianto delle viti. Le denuncia degli impianti gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere presentata per ogni vino la cui denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" sia stata approvata, entro sei mesi dalla pubblicazione dei relativi decreti comprendenti i disciplinari di produzione.

4. Il conduttore e' tenuto a denunciare, per il tramite del Comune, nel termine di sessanta giorni, le variazioni di consistenza del terreno vitato iscritto nonche' tutte le modificazioni dei sistemi di coltivazione.

5. Gli incaricati della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, nonche' i Consorzi di cui all'art. 21, che abbiano notizia della esistenza di variazioni o modificazioni non denunciate, ne informano l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura che, compiuti i necessari accertamenti, dispone, d'ufficio, le variazioni da apportare nell'albo dei vigneti.

Art. 11

1. Il conduttore di un terreno vitato a coltura specializzata o promiscua, iscritto nell'albo, che intenda vendere il proprio prodotto con la rispettiva denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" e' tenuto a denunciare alla competente Camera di commercio, per il tramite del Comune, entro dieci giorni dalla fine della vendemmia, la quantita' di uva prodotta e, nel caso che l'abbia venduta, il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente, nonche' il vigneto da cui proviene il prodotto.

2. La Camera di commercio, per il tramite del Comune, rilascia al conduttore ricevuta frazionabile per il quantitativo denunciato.

3. Nella ricevuta devono essere riportate le seguenti indicazioni:

  1. a) quantita' di uva e corrispondente denominazione di origine;

  2. b) ubicazione dei terreni vitati da cui l'uva proviene e luogo di destinazione;

  3. c) nominativo ed indirizzo del conduttore e, nel caso che il prodotto sia stato ceduto, dell'acquirente e del destinatario;

  4. d) data di presentazione della denuncia.

4. Coloro i quali sono soggetti all'obbligo della denuncia di produzione e delle giacenze di fino ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, devono indicare, nella denuncia medesima e distintamente dagli altri prodotti, i quantitativi di vino a denominazione di origine "controllata" e "controllata e garantita", specificando, per ciascuno di detti vini, la corrispondente denominazione, il quantitativo di uva impiegato, nonche' gli estremi della denuncia di produzione delle uve e della relativa ricevuta cui detto quantitativo si riferisce.

Art. 12

1. Il conduttore che abbia ceduto o ceda a terzi l'uva denunciata o il mosto e il vino ottenutone, deve trasferire all'acquirente, previa annotazione apposta nello spazio all'uopo riservato, la ricevuta della denuncia di produzione o sue frazioni, da allegare a cura dell'acquirente nell'apposito registro di magazzino di carico e scarico prescritto dal successivo articolo.

Art. 13

1. Gli industriali o i commercianti di vini con denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" sono tenuti ad impiantare un registro di magazzino di carico e scarico, in cui, nella parte del carico, devono essere registrate le partite da essi prodotte od acquistate da terzi, allegando le ricevute delle denuncie della produzione, delle relative fatture e, nella parte dello scarico, le partite vendute con gli estremi delle fatture emesse.

2. I rivenditori al minuto non sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico, purche' non confezionino i vini di cui al precedente comma in bottiglie o in altri recipienti; essi pero' devono conservare per tre anni le fatture di acquisto del vino.

3. Coloro che producono vini spumanti e liquorosi a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" devono altresi' tenere:

  1. a) un registro di produzione per i prodotti da essi preparati;

  2. b) un registro delle materie prime da essi introdotte nei propri stabilimenti in vista della lavorazione, e scaricate man mano ed in misura del loro impiego e della presa in carico nel registro dei prodotti ottenuti.

Art. 14

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per le finanze, saranno emanate le norme da osservarsi:

  1. a) per in tenuta dell'albo dei terreni vitati di cui all'art. 10 con le relative formalita' per le denunce di iscrizione e di variazioni;

  2. b) per la denuncia di produzione ed il rilascio della ricevuta prevista dall'art. 11;

  3. c) per la tenuta dei registri di cui all'articolo precedente.

Art. 15

1. Per il prodotto confezionato in recipienti diversi da quelli previsti nel successivo art. 16 i viticoltori, singoli o associati, gli industriali ed i commercianti all'ingrosso di vini, debbono indicare, a caratteri chiari ed indelebili, sui recipienti dei vini posti in commercio con denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita", o sulle etichette applicate sui recipienti medesimi, nonche' sulle fatture e sui documenti di trasporto, il proprio nominativo, o ragione sociale e la sede, nonche' l'indirizzo dello stabilimento di confezionamento, qualora esso non coincida con quello della sede.

2. Da tali obblighi e' esentato chi pone in commercio prodotto confezionato da altri in recipienti sigillati.

Art. 16

1. Sulle bottiglie o sugli altri recipienti, di capacita' non superiore a cinque litri, contenenti vini posti in commercio con denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita", o sulle etichette apposte sui medesimi, debbono risultare a caratteri chiari ed indelebili, le seguenti indicazioni:

  1. a) la denominazione d'origine sotto la quale il vino e' posto in vendita, seguita, immediatamente, al di sotto, dalla dicitura "denominazione di origine controllata" o "denominazione di origine controllata e garantita";

  2. b) la quantita' del prodotto effettivamente contenuta nel recipiente cosi' espressa: "contenuto netti o litri";

  3. c) nome e cognome o ragione sociale e sede dello stabilimento del produttore o, nel caso che l'imbottigliamento non sia effettuato da questi, dell'imbottigliatore;

  4. d) "vino imbottigliato dal produttore all'origine", o "vino imbottigliato nella zona di produzione", ovvero altre indicazioni equipollenti, a seconda che l'imbottigliamento del prodotto sia effettuato dal produttore o da terzi, entro o fuori della zona di produzione.

2. L'imbottigliatore e' responsabile della regolarita' del prodotto imbottigliato e della veridicita' delle indicazioni contenute nell'etichetta o apposte sui recipienti.

Capo III. Istituzione del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine

Art. 17

1. E' istituito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura, e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio saranno stabilite le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato.

3. Il Comitato, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, de concerto con il Ministro per l'industria e commercio, e composto:

  1. 1) da due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste da un funzionario del Ministero dell'industria e commercio;

  2. 2) da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;

  3. 3) da un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

  4. 4) da due membri scelti fra sei designati dall'Accademia della vite e del vino;

  5. 5) da due esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia;

  6. 6) da due membri scelti fra quattro designati dalla Associazione enotecnici italiani e dall'Ordine nazionale assaggiatori vino;

  7. 7) da tre membri, di cui uno dell'Italia settentrionale, uno dell'Italia centrale e uno dell'Italia meridionale, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;

  8. 8) da tre membri, di cui uno dell'Italia settentrionale, uno dell'Italia centrale, e uno dell'Italia meridionale, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti;

  9. 9) da tre membri, di cui uno dell'Italia settentrionale, uno dell'Italia centrale e uno dell'Italia meridionale, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali dei coloni e mezzadri;

  10. 10) da due membri delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici;

  11. 11) da un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;

  12. 12) da un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli;

  13. 13) da un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali degli esportatori vinicoli da un membro particolarmente competente in materia di produzione di vini speciali, scelto fra quattro designati dalle competenti organizzazioni sindacali;

  14. 14) da un membro scelto fra due designati dalle organizzazioni dei mediatori e rappresentanti di vini;

  15. 15) da un membro scelto fra una terna designata dall'Unione nazionale consumatori.

4. Il presidente del Comitato e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio.4

Art. 18

1. Il Comitato nazionale:

  1. a) esprime il proprio parere ai sensi dei precedenti articoli 4 e 6, formulando e proponendo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita";

  2. b) promuove di propria iniziativa - qualora non ne sia stata fatta richiesta da parte degli interessati o dalle competenti Camere di commercio, industria e agricoltura - i decreti di riconoscimento delle denominazioni di origine "controllata" e "controllata e garantita", sentito il parere del Comitato regionale dell'agricoltura;

  3. c) collabora con i competenti organi statali e regionali e altri enti ed organismi pubblici in ogni materia inerente alla disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

  4. d) promuove o assume iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una piu' estesa divulgazione dei prodotti di cui al presente decreto e contribuisce ad un opportuno coordinamento, secondo indirizzi informati all'interesse generale, di iniziative dello stesso genere e nella stessa materia assunte dalle regioni, da altri enti, organismi ed istituzioni;

  5. e) interviene in Italia e all'estero - e particolarmente nell'ambito della CEE - a tutela delle denominazioni di origine dei vini italiani nei modi consentiti dalle leggi e dai trattati internazionali anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici. A tal fine puo' avvalersi sia della collaborazione dei consorzi volontari di cui all'articolo 21 del presente decreto sia degli organi incaricati della vigilanza e della repressione delle frodi;

  6. f) svolge tutti gli incarichi che dalle competenti autorita' vengano ad esso affidati nel campo delle sue attivita' istituzionali, per l'attuazione del presente decreto.
    Le deliberazioni del Comitato di cui alle lettere a) e b) del presente articolo devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per le eventuali istanze e controdeduzioni degli interessati, che devono essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

  7. g) cura il riepilogo dei dati statistici riportati negli albi dei vigneti istituiti, ai sensi del precedente articolo 10, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riepilogo annuale delle denunce delle uve effettuate, ai sensi del precedente articolo 11, presso le stesse camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per poter aggiornare continuamente la situazione relativa a tutti i vini italiani a denominazione di origine;

  8. h) promuove e coordina in collaborazione con le regioni le indagini relative alla natura, composizione e rese dei vigneti nonche' alla composizione analitica dei vini a denominazione di origine;

  9. i) avanza proposte sull'applicazione delle norme in materia di esame chimico ed organolettico dei vini italiani a denominazione di origine.

Art. 19

1. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Comitato nazionale puo' esperire tutte le indagini che ritiene opportune, ivi compresa, l'audizione degli interessati, anche assistiti dai rispettivi consulenti tecnici.

2. Il Comitato nazionale puo' chiedere il parere delle Camere di commercio, territorialmente competenti, in merito alle proposte dei disciplinari di produzione dei vini a denominazione "controllata" o "controllata e garantita".

Art. 20

1. Le deliberazioni del Comitato debbono essere trasmesse entro quindici giorni dalla loro adozione ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio e del commercio con l'estero.

Capo IV. Dei consorzi volontari

Art. 21

1. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio e previo parere del Comitato previsto dall'art. 11, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, puo' affidare ai Consorzi volontari per la tutela del vino con denominazione di origine e controllata" o "controllata e garantita", l'incarico di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto, nonche' dei disciplinari di produzione, con facolta' di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali e l'incarico di distribuire ai consorziati i contrassegni di Stato previsti dal precedente art. 7. La vigilanza puo' essere esercitata da parte di ciascun Consorzio solo nei confronti degli appartenenti al Consorzio stesso.

2. L'incarico della vigilanza puo' essere conferito soltanto a Consorzi i quali:

  1. a) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 30 per cento dei produttori della zona e non meno del 30 per cento della produzione quando si tratti di denominazioni di origine riguardanti vini spumanti o liquorosi;

  2. b) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 20 per cento dei produttori della zona e non meno del 20 per cento della produzione e della superficie complessiva dei vigneti - iscritti nell'albo di cui all'art. 10 - riguardante la corrispondente denominazione di origine, quando si tratti di vini diversi da quelli di cui alla lettera a);

  3. c) siano retti da statuti che consentano senza discriminazioni l'ammissione nel Consorzio di viticoltori, singoli o associati, industriali o commercianti interessati;

  4. d) garantiscano un efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni di vigilanza.

3. Ai funzionari dei Consorzi volontari, incaricati della vigilanza, e' riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, agli effetti del regio decreto-legge 13 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alla parte che riguarda la cui tutela i Consorzi medesimi sono costituiti.

4. Restano in ogni caso salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alle altre pubbliche Amministrazioni, in base all'ordinamento vigente.

Art. 22

1. L'incarico di vigilanza, di cui al precedente articolo, puo' essere affidato ad un Consorzio anche per piu' vini, se questi siano compresi in una medesima denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita".

2. I Consorzi cui e' affidato l'incarico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Qualsiasi modificazione dello statuto dei Consorzi incaricati deve essere approvata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio.

Art. 23

1. La richiesta per ottenere l'incarico di vigilanza su produzione e sul commercio di un vino a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita, preventivamente pubblicata sul Foglio annunzi legali della Provincia a cura e spese del Consorzio interessato deve essere avanzata dal legale rappresentante del Consorzio stesso al Ministero dell'agricoltura delle foreste, corredata dai seguenti documenti:

  1. 1) L'elenco dei soci, corredato dai certificati delle competenti Camere di commercio, industria e agricoltura comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 21;

  2. 2) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio;

  3. 3) relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del Consorzio e sui mezzi finanziari di cui puo' disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

2. Tre copie della domanda e dei documenti sopra indicati devono essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed una copia deve essere inviata al Ministero dell'industria e del commercio.