Sez. 1, Sentenza n. 1107 del 24/03/1975 (Rv. 374540 - 01)
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - GARANZIA - IN GENERE - FIDEIUSSIONE A GARANZIA DI UN'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE - MANCATA CONTESTAZIONE DEGLI ESTRATTI-CONTO DA PARTE DEL DEBITORE - CHIAMATA IN GIUDIZIO DEL FIDEIUSSORE DA PARTE DELLA BANCA - CONTESTAZIONI SULLA SOMMA DOVUTA - DEDUZIONE AD OPERA DEL FIDEIUSSORE - INAMMISSIBILITA.*
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - GARANZIA - IN GENERE - FIDEIUSSIONE A GARANZIA DI UN'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE - MANCATA CONTESTAZIONE DEGLI ESTRATTI-CONTO DA PARTE DEL DEBITORE - CHIAMATA IN GIUDIZIO DEL FIDEIUSSORE DA PARTE DELLA BANCA - CONTESTAZIONI SULLA SOMMA DOVUTA - DEDUZIONE AD OPERA DEL FIDEIUSSORE - INAMMISSIBILITA.*
Poiche, ai sensi dell'art 1945 cod civ, il fideiussore, oltre alle eccezioni attinenti ad eventuali vizi del contratto fideiussorio, puo opporre al creditore le sole eccezioni deducibili da parte del debitore garantito, qualora sia stata prestata una fideiussione a garanzia di un'apertura di credito bancario in conto corrente, ed il debitore principale, non avendo contestato tempestivamente gli estratti-conto inviatigli dalla banca, sia decaduto, a norma dell'art 1832 cod civ, dal diritto di impugnarli, il fideiussore, chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta, non puo sollevare contestazioni in ordine all'ammontare di questo, sostenendo che la definitivita degli estratti conto non lo riguarderebbe non avendo il creditore provveduto ad inviare tali documenti anche ad esso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)