Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 282 del 1993
Massime (1)
Massima n. 19720
- Previdenza e assistenza sociale
- Crediti previdenziali (assegno d'invalidità)
- Ratei arretrati
- Interessi legali e rivalutazione monetaria
- Modifica legislativa
- Modalità di calcolo con detrazione delle somme spettanti per il maggior danno
- Lamentata disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro con incidenza sulla garanzia del trattamento previdenziale
- Denunciato ripristino di disciplina già dichiarata incostituzionale
- Inapplicabilità della norma impugnata nel giudizio 'a quo'
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
L'art. 16, comma sesto, l. 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'ammontare degli interessi legali sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dall'avente diritto per la diminuzione del valore del suo credito, non è applicabile quando la fattispecie (come nel caso su cui verte il giudizio 'a quo') costitutiva della responsabilità del debitore per ritardato pagamento si sia perfezionata anteriormente alla data di entrata in vigore della norma medesima. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma sesto, l. 30 dicembre 1991, n. 412 sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, Cost.). - Nello stesso senso, S. n. 394/1992.
Norme impugnate
- art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412
Parametri
- art. 36 Cost.
- art. 38, comma 2, Cost.
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1992 dal Tribunale di Belluno nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Simioni Carlo, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da Carlo Simioni nei confronti dell'INPS per il pagamento di ratei arretrati dell'assegno di invalidità più interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dal 1° gennaio 1985, il Tribunale di Belluno, con ordinanza del 15 dicembre 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'ammontare degli interessi legali sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dall'avente diritto per la diminuzione del valore del suo credito;
che, secondo il giudice remittente la norma avrebbe reintrodotto l'inammissibile disparità di trattamento fra crediti di lavoro e crediti previdenziali che la sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte aveva inteso eliminare;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.
punto 2
Considerato che, secondo l'interpretazione accolta da questa Corte con sentenza n. 394 del 1992, la norma impugnata non è applicabile quando la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si sia perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991);
che tale ipotesi si verifica nel caso di cui si controverte, onde la questione non è pregiudiziale alla definizione del giudizio a quo.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Belluno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze