Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 413 del 1997
Massime (1)
Massima n. 23608
- Processo penale
- Misure cautelari personali
- Interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere
- Obbligo di interrogatorio ed estinzione della misura cautelare per omesso interrogatorio
- Lamentata previsione soltanto nel caso di applicazione della custodia nel corso delle indagini preliminari
- Pretesa ingiustificata disparità di trattamento, con pretesa incidenza sul diritto di difesa manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 294, comma 1, e 302 cod. proc. civ., già dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 77 del 1997, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 34, comma secondo, Cost.. - S. n. 77/97. red.: Di Palma
Norme impugnate
- art. 302 c.p.p.
- art. 294, comma 1, c.p.p.
Parametri
- art. 3 Cost.
- art. 24, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 294, comma primo, e 302 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1996 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal procuratore generale della Repubblica presso il tribunale della libertà di Napoli nei confronti di Uliano Luciano, iscritta al n. 80 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli;
punto 1
Ritenuto che la Corte di cassazione, ha, con ordinanza del 24 ottobre 1996, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui limitano l'obbligo del giudice di procedere ad interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare e la perdita di efficacia della misura cautelare in caso di omesso, tempestivo interrogatorio, alla sola fase delle indagini preliminari;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che nel procedimento che aveva provocato l'intervento della Corte di cassazione la misura cautelare era stata eseguita dopo la chiusura delle indagini, ma prima della fissazione dell'udienza preliminare;
che questa Corte, con sentenza n. 77 del 3 aprile 1997, successiva, dunque, alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia; b) dell'art. 302 dello stesso codice, limitatamente alle parole "disposta nel corso delle indagini preliminari";
che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 294, comma primo, e 302 del codice di procedura penale già dichiarati costituzionalmente illegittimi, con sentenza n. 77 del 3 aprile 1997, il primo nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia, ed il secondo, limitatamente alle parole "disposta nel corso delle indagini preliminari", questione sollevata dalla Corte di cassazione, con ordinanza del 24 ottobre 1996.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze