Sez. 1, Ordinanza n. 2011 del 30/01/2026 (Rv. 677284-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE | Ammissione allo stato passivo - Contratti bancari - Forma scritta ad substantiam - Prova - Data certa - Necessità - Altri mezzi di prova - Esclusione - Conseguenze
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE
In tema di ammissione allo stato passivo, la prova dei contratti bancari, per i quali la forma scritta è imposta ad substantiam dall'art. 117, comma 1, del T.U.B., va data con documentazione avente data certa ex art. 2704 c.c., antecedente all'apertura del concorso, non potendo la stessa essere assolta o surrogata da altri mezzi di prova sicché, in mancanza di data certa del contratto, il creditore non può far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito.
Cod. Civ. art. 2704, TUB [ rnc : art = 0117 00, com = 0001, gen = LS, sp = TUB], Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)