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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 132 del 1969

Decisione
decisa il 1969-07-01, depositata il 1969-07-11
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:132
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3382

  • Contratti agrari
  • Enfiteusi
  • Contratti stipulati dopo la data di entrata in vigore del libro della proprietà del nuovo codice civile
  • Legge 22 luglio 1966, n. 607, art. 1
  • Parziale illegittimità
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue, sollevata in relazione all'art. 42, secondo e terzo comma della Costituzione. La questione invero è stata già risolta con la sentenza della Corte n. 37 del 13 marzo 1969, che ha dichiarato illegittima la norma suddetta per quanto riguarda i contratti stipulati successivamente al 28 ottobre 1941, ed è poi stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 102 del 22 maggio 1969, per quanto riguarda i contratti stipulati prima di tale data. Cfr.: sent. n. 37/1969.

Norme impugnate

  • art. 1 legge 22 luglio 1966, n. 607

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente norme di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1969 dal pretore di Manduria nel procedimento civile vertente tra la Provincia di Monastica dei frati minori di San Giuseppe in Lecce e Milizia Gregorio e Michele, iscritta al n. 104 del Registro ordinanze t 969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 9 aprile 1969. Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del Giudice Luigi Oggioni;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza 20 febbraio 1969 il pretore di Manduria ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue, in relazione all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione;
punto 2
Considerato che la Corte, con la sentenza n. 37 del 13 marzo 1969, ha già deciso identica questione, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, limitatamente alla parte in cui comprende nella normativa anche i rapporti che formano oggetto della legge conclusi successivamente alla data del 28 ottobre 1941; che inoltre, con ordinanza n. 102 del 22 maggio 1969, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la stessa questione, sollevata in giudizio di merito concernente rapporti istituiti prima di tale data; che il caso attuale rientra indubbiamente nelle ipotesi come sopra già decise dalla Corte;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue, proposta in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza del pretore di Manduria in data 20 febbraio 1969. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze