Sez. U, Sentenza n. 620 del 02/03/1966 (Rv. 321229 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - EDILIZIA - VIOLAZIONE DELLE NORME DI EDILIZIA PERPETRATA IN CONFORMITA DI PREVIA LICENZA DA PARTE DEL COMUNE - CONSEGUENZE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - EDILIZIA - VIOLAZIONE DELLE NORME DI EDILIZIA PERPETRATA IN CONFORMITA DI PREVIA LICENZA DA PARTE DEL COMUNE - CONSEGUENZE.*
Non sussiste il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione a un procedimento per denuncia di nuova opera, quando il denunciante non impugni la licenza edilizia, ma deduca contro il titolare della autorizzazione amministrativa la violazione di un suo diritto soggettivo. Trattasi in tal caso, non gia di una impugnazione, nei confronti della pubblica amministrazione, della legittimita di un provvedimento amministrativo, diretta cioe al conseguimento dell'annullamento dell'atto e come tale sottratta alla cognizione del giudice ordinario, sibbene di una controversia tra privati, oggetto della quale e l'accertamento della denunciata illegittimita di una attivita riferibile al soggetto che l, ha posta in essere, sia pure in esecuzione di una autorizzazione amministrativa - attivita che, concretandosi nella violazione di norme di edilizia, puo dar luogo ad una vera e propria Azione reale diretta alla eliminazione dello stato di cose abusivamente creato oltre al risarcimento del danno, ovvero alla sola Azione risarcitoria a seconda che le norme violate, incidendo sui rapporti di vicinato, integrino le norme di distanza stabilite dal codice civile, ovvero siano dettate dalla pubblica amministrazione a fini diversi. Di entrambe le azioni, dirette alla tutela di un diritto soggettivo del privato, danneggiato da quelle violazioni, conosce in ogni caso il giudice ordinario. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)