Sez. 3, Sentenza n. 3917 del 22/08/1978 (Rv. 393516 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - ACCETTAZIONE TACITA DEL CONTRADDITTORIO - SUFFICIENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - ACCETTAZIONE TACITA DEL CONTRADDITTORIO - SUFFICIENZA.*
L'accettazione del contraddittorio, che rende ammissibile la domanda nuova formulata nel corso del giudizio di primo grado, puo essere anche tacita, cioe desumibile da fatti concludenti, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in Sede di legittimita. (V 3395/75, mass n 377536; (V 2836/73, mass n 363174).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)