diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 9843 del 16/01/2013 Ud. (dep. 01/03/2013) Rv. 255226 - 01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE | Stati emotivi e passionali - Rilevanza ai fini della capacità di intendere e di volere - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255226-01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE

Ai fini dell'imputabilità nessun rilievo svolgono gli stati emotivi e passionali, salvo che essi non si inseriscano eccezionalmente in un quadro più ampio di "infermità", tale per consistenza, intensità e gravità da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il reato sia causalmente determinato dal disturbo mentale. (Fattispecie in cui si tratta di anomalie comportamentali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)