Sez. L, Sentenza n. 3442 del 03/04/1991 (Rv. 471505 - 01)
Responsabilità civile - Padroni, committenti e imprenditori - Esercizio delle incombenze - Mansioni affidate. | Responsabilità del committente - Configurabilità - Condizioni.
Responsabilità civile - Padroni, committenti e imprenditori - Esercizio delle incombenze - Mansioni affidate.
Perché sia configurabile la responsabilità indiretta del committente per i danni arrecati dal fatto illecito del commesso, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., non occorre che l'incombenza affidata al commesso o comunque da lui espletata - durante l'esecuzione della quale si verifica l'evento dannoso - attenga allo svolgimento delle specifiche funzioni e dei soli incarichi che ineriscono alla natura del rapporto esistente fra committente e commesso, ma è necessario e sufficiente che l'incombenza abbia una qualsiasi relazione, sia pure marginale, con detto rapporto, di modo che la condotta del commesso possa essere riferita all'ambito delle attività e, quindi, alla sfera giuridica del committente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)