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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 63 del 1976

Decisione
decisa il 1976-03-12, depositata il 1976-03-25
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:63
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 8251

  • Edilizia
  • Edilizia residenziale pubblica
  • D.l. 2 maggio 1974, n. 115, art. 7 (convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247)
  • Provvedimenti espropriativi
  • Limitazione delle ipotesi di sospensione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 7 D.L. 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, nella parte in cui esclude la facoltà di sospensione in sede giurisdizionale dei provvedimenti espropriativi posti in essere per la realizzazione delle opere di cui all'art. 9 legge 22 ottobre 1971, n. 865, poiché tale norma è stata già dichiarata incostituzionale con sent. n. 227 del 1975. - v. S. n. 227/1975.

Norme impugnate

  • art. 7 d.l. 2 maggio 1974, n. 115
  • legge 27 giugno 1974, n. 247

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.l. 2 maggio 1974, n. 115 (norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale), convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1975 dal tribunale amministrativo regionale del Piemonte sul ricorso di Mezzano Massimo contro la Regione Piemonte ed altro, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 5 novembre 1975. Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
punto 1
Ritenuto che è stata sollevata, con ordinanza 28 gennaio 1975 del T.A.R. del Piemonte, questione di legittimità - in riferimento agli artt. 3 e 113, comma secondo, della Costituzione - dell'art. 7 d.l. 2 maggio 1974, n. 115 (Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale), convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247, il quale esclude la facoltà di sospensione in sede giurisdizionale dei provvedimenti espropriativi posti in essere per la realizzazione delle opere di cui all'art. 9 della legge 1971, n. 865, "quando il procedimento sia disposto nei confronti dei proprietari risultanti dagli atti catastali".
punto 2
Considerato che questione identica a quella ora sollevata è stata già risolta da questa Corte, che, con sentenza n. 227 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunziata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza in epigrafe indicata, dell'art. 7 del dl. 2 maggio 1974, n. 115 (Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale), convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247; articolo, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 227 del 1975. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze